Spese straordinarie: occorre
tutelare in primis gli interessi del minore
L’opposizione di un genitore non può paralizzare le
iniziative nell’interesse del minore.
Il caso. A seguito della cessazione della convivenza, due
genitori hanno regolato tramite scrittura privata i loro rapporti in ordine all’educazione
e al mantenimento della figlia adolescente nata fuori dal matrimonio,
prevedendo anche l’affidamento alternato della stessa. Lamentando alcuni
inadempimenti da parte del padre, la madre ha adito il Tribunale per i
minorenni che, inizialmente, ha mantenuto quanto pattuito dagli ex conviventi
ma, successivamente, al termine di una nuova procedura promossa dal padre della
minore, ha disposto l’affido condiviso della figlia, con collocamento
prevalente presso la madre, pronunciandosi oltre che sul mantenimento indiretto
della minore anche sull’ultimazione del ciclo di studi presso l’istituto
privato scelto dalla madre. Avverso il decreto con cui la Corte d’appello di
Brescia ha confermato la decisione di primo grado, il padre ha presentato ricorso
per cassazione contestando, in particolare, la corresponsione di metà della
retta della scuola privata frequentata dalla figlia nonostante fosse in
disaccordo con la scelta educativa compiuta dalla ex compagna.
L’opposizione di un genitore non può paralizzare le
iniziative nell’interesse del minore. La Suprema Corte ha evidenziato che «non è
configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione di
concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese
straordinarie costituente decisione di “maggiore interesse” per il figlio,
sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di
rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso»
(Cass. civ., sez. I, n. 19607/2011; Cass. civ., sez. VI-I, n. 16175/2015).
La normativa sull’affido condiviso consente ai genitori di accordarsi tra loro
in merito alle scelte educative che riguardino i figli, anche derogando
d’intesa alle indicazioni impartite dal giudice, ma qualora il rapporto tra i
genitori non consenta il raggiungimento di un accordo, occorre tutelare prima
di tutto l’interesse del minore.
Ne deriva che «l’opposizione di un genitore non può
paralizzare l’adozione di iniziative» in ordine alle scelte di vita del figlio,
fermo restando comunque il controllo del giudice sull’effettiva realizzazione
dell’interesse del minore.
L’affido alternato realizza buoni risultati solo se
condiviso da tutti i soggetti coinvolti. Infine, in merito all’affidamento della minore,
i Giudici di Legittimità ritengono la scelta dell’affido alternato una
«soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente
affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i
genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la
soluzione». Al fine di evitare l’effetto destabilizzante derivante dalla
continua modifica della casa di abitazione, la Corte ritiene «condivisibile,
oltre che adeguatamente motivata» la scelta del Giudici di merito di disporre l’affidamento
condiviso della minore. Per questi motivi, rigetta il ricorso.
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