Mantenimento
figli: darsi all'ippica costa, ma papà deve pagare…
Per il
Tribunale di Roma il padre che ha postato su Facebook le foto delle gare
d'equitazione era favorevole alla spesa straordinaria per lo sport
Il papà è
tenuto a pagare le spese straordinarie versate per i corsi di ippica
della figlia nata fuori dal matrimonio: le fotografie orgogliosamente postate
su Facebook dall'uomo, in data anteriore all'accordo con la ex omologato dal
Tribunale dei minori, dimostrano che questi era consapevole e favorevole
allo svolgimento della costosa disciplina. Lo stesso, invece, non può dirsi
rispetto ai corsi di ginnastica che la giovane atleta ha deciso di seguire, in
quanto non è provato che il padre abbia dato l consenso allo svolgimento della
nuova attività fisica.
Lo ha
stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza
n. 17127/2016 che ha accolto in parte l'opposizione al decreto
ingiuntivo per oltre 9mila che era stato ottenuto dalla madre
della ragazzina. I giudici trovano corretta la censura avanzata contro la rivalutazione
Istat degli arretrati, poiché i conti del prospetto che la ex compagna ha
allegato al fascicolo monitorio non appaiono corretti.
Tuttavia,
correttamente la donna ha avanzato l'ingiunzione per ottenere il pagamento
delle cifre richieste: infatti, gli accordi della coppia, ratificati dal
Tribunale dei minori, da soli non bastano per ottenere l'esecuzione forzata in
quando è necessario un titolo idoneo, come una condanna per diritto certo,
liquido ed esigibile. Questo perché le somme a titolo di spese
straordinarie per la figlia, infatti, vanno esattamente quantificate.
Per il
Tribunale, il padre è tenuto a pagare la sua parte per quanto riguarda il conto
del circolo ippico: il suo consenso alla costosa attività sportiva praticata
dalla figlia, infatti, deve ritenersi implicito poichè l'uomo non solo
non ha mai comunicato il suo dissenso all'ex per il futuro in caso l'impegno
fosse diventato insostenibile, ma, anzi, ha pubblicato con orgoglio su
Facebook le foto delle gare, dimostrando di accettare consapevolmente e
favorevolmente l'attività.
Diverso il
discorso per le spese per le lezioni di ginnastica, dalle quali il
giudice ritiene di esonerare il genitore: l'attività svolta presso
l'associazione dilettantistica, spiega la sentenza, è diversa e isolata
rispetto all'equitazione che la giovane invece svolge a livello agonistici.
Sul tema
delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha, in realtà, affermato che
"non è configurabile a carico del coniuge affidatario un
obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge
in ordine alla determinazione delle spese straordinarie",
poiché trattasi di una decisione "di maggiore interesse" per il
figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un
obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di
dissenso.
Ne consegue
che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al
rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha
effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese
all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione
dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della
spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ.
sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del
26 settembre 2011).
La Corte,
inoltre, ha ribadito che il principio di bi-genitorialità non può comportare la
effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano
incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche
quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse
del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (ad esempio quelle
conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del
figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche
dei genitori (Cass. VI sez. civ., ord. 10 giugno 2016, n. 12013).
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