Addebito nella separazione.
L'abbandono della casa familiare può integrare anche violazione dei doveri di
assistenza. Cassazione Ordinanza n. 14841/15
La Corte di Cassazione civile, con una breve Ordinanza
(la n. 14841 del 15/07/2015), conferma la decisione di merito che aveva
dichiarato l'addebito della separazione al marito per il cosiddetto abbandono
della casa familiare e violazione dei doveri di assistenza. In una accesa
conflittualità in crescendo fra i coniugi, il marito, effettivamente, aveva
lasciato l'appartamento di abitazione lasciando al loro destino moglie e figli.
Afferma la Corte: "Con motivazione adeguata
e non illogica, il giudice a quo chiarisce, richiamando l'istruttoria testimoniale
che, fin da alcuni mesi prima della separazione, il marito aveva abbandonato la
casa coniugale, lasciando la moglie in circostanze difficili, come lo sfratto
dalla casa coniugale".
La questione, come si vede, era più complessa del mero
cambio di residenza (di fatto) e alla lettura delle motivazioni si può evincere
che non era tanto l'abbandono della casa familiare in se ad essere
stigmatizzato dal giudicante bensi la combinazione di quell'abbandono con una
difficile situazione nella quale era stata lasciata la moglie, vale a dire lo
sfratto dall'unità immobiliare costituente la casa familiare.