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mercoledì 18 maggio 2016

Cassazione: mariti gelosi attenzione! Pedinare la moglie è reato



Cassazione: mariti gelosi attenzione! Pedinare la moglie è reato
Confermata la condanna per maltrattamenti a carico dell'uomo vittima di una gelosia eccessiva
La gelosia non è una buona scusa per pedinare la moglie e, ove morbosa, fa scaturire conseguenze sia dal punto di vista civile che penale. Sotto il primo profilo, può scattare, infatti, la sanzione della separazione con addebito; sotto il secondo, invece, una condanna per il reato di maltrattamenti. È quanto emerge dalla sentenza n. 3025/2016 della Cassazione (qui sotto allegata), che non ha avuto alcun dubbio nel confermare la condanna ad otto mesi di carcere per il reato ex art. 572 c.p. a carico di un uomo in preda ad una vera e propria ossessione nei confronti della propria consorte.
Nella vicenda, la sesta sezione penale ha fermamente condiviso le decisioni di merito che avevano stimato come pienamente credibili le dichiarazioni accusatorie della donna sul regime di vita "insostenibile ed umiliante" impostole dal coniuge a causa della sua "morbosa gelosia".
Regime di vita cominciato sin dal rientro da Santo Domingo, dove i due avevano contratto matrimonio, e proseguito (anzi peggiorato) dopo il loro rientro, con pedinamenti continui e assillanti su tutte le attività e gli spostamenti della donna, finanche nel contesto lavorativo (presso il bar dove lavorava come cameriera) a causa del sospetto di relazioni extraconiugali.
Un quadro da incubo - protrattosi per mesi, che si era spinto anche alle offese verbali e alle percosse (certificate dal pronto soccorso) fino all'abbandono da parte della donna della casa coniugale – che vale senz'altro, per gli Ermellini, la conferma della condanna d'appello per i maltrattamenti inflitti dall'uomo all'ormai ex moglie.



martedì 17 maggio 2016

PAS – SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE



PAS – SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE

La Corte di Cassazione, Sezione I Civile, con sentenza del 8 aprile 2016, n. 6919 nel rinviare la questione ai giudici di merito invitandoli a verificare la fondatezza delle denunce del genitore non affidatario sull’ostilità della figlia nei suoi confronti, indotta a suo dire dalla madre, ha stabilito che «in tema di affidamento dei figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti del genitore affidatario volti a determinare un allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come sintomatici di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il giudice ha l’obbligo di verificare, ai fini di una modifica delle condizioni di affidamento, se tali comportamenti sussistano davvero e se siano idonei a determinare un distacco dalla figura genitoriale. Tale valutazione deve essere effettuata utilizzando i comuni mezzi di prova, presunzioni comprese, e a prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica sulla patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena».

giovedì 12 maggio 2016

Cosa prevede la nuova legge sulle convivenze

La camera ha approvato con 372 voti favorevoli e 51 contrari la legge sulle unioni civili che prevede l’introduzione delle unioni tra persone dello stesso sesso in Italia, ma contiene una seconda parte che regolamenta per la prima volta a livello nazionale le coppie di fatto, sia eterosessuali sia omosessuali. In molte città italiane esistevano già dei registri delle coppie di fatto, ma non esisteva una legge nazionale sulla materia. Cosa prevede questa parte della norma:
  • La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterossessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile.
  • I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di detenzione di uno dei due.
  • In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.
  • Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità d’intendere e di volere.
  • Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.
  • Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona o in caso di matrimonio o unione civile.
  • I conviventi possono stipulare tra loro un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve comunicare al registro anagrafico comunale l’atto.
  • Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
  • Il contratto di convivenza è nullo, se indica dei termini o delle condizioni.
  • Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, morte di uno dei contraenti.
  • In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
  • La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.

martedì 10 maggio 2016

IL MARITO TOGLIE IL BANCOMAT ALLA MOGLIE

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 6 maggio 2016, n….
Presidente Amoresano – Relatore Andronio
Quando un uomo priva del bancomat la moglie e la sottopone a continue angherie e vessazioni fisiche e psicologiche…
Il marito maltratta la moglie quotidianamente, sottoponendola a «insulti, violenze psicologiche, lesioni» e a «privazione di disponibilità economiche»…ha «tolto alla moglie la procura sul conto corrente e l’uso del bancomat, lasciandole soltanto una carta per la spesa al supermercato, con un limitato plafond».
A conferma di questa difficile situazione alcuni «estratti conto» che «attestano pagamenti per importi modesti presso supermercati e negozi alimentari».
La vicenda in esame è ancora più terribile e dolorosa per il fatto che l’uomo abbia costretto la moglie «a subire e a compiere reiterati atti sessuali, anche orali e anali, minacciandola, picchiandola, immobilizzandola con violenza, offendendola».
Rigettato il ricorso del marito.