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martedì 28 marzo 2017

SEPARAZIONE E DIVORZIO: Il giudice non è tenuto ad ascoltare l’infradodicenne



SEPARAZIONE E DIVORZIO: Il giudice non è tenuto ad ascoltare l’infradodicenne
La prima sezione civile fa il punto sui doveri del magistrato nell’ambito di giudizi sullo stato di abbandono dei minori
Nell’ambito del giudizio di adozione il magistrato non è tenuto ad ascoltare l’infradodicenne, in assenza di una specifica istanza di parte, né a fornire alcuna motivazione. Al contrario, se sono i genitori biologici a fare richiesta dell’incontro, il giudice dovrà procedere e giustificare la capacità di discernimento del ragazzino.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 5676 del 7 marzo 2017, ha respinto il ricorso di un padre biologico che si opponeva allo stato di abbandono del figlio usando come grimaldello il mancato ascolto del minore non ancora dodicenne.
È la vicenda di una coppia di un paesino vicino a Cagliari. Lei, tossicodipendente e lui assolutamente privo di coscienza rispetto alle esigenze di crescita del figlio.
In più le rispettive famiglie di origine non avevano manifestato alcun interesse per il piccolo. Ecco perché era scattato lo stato di abbandono, oggi reso definitivo dagli Ermellini.
Con una lunga e interessante motivazione la Suprema corte chiarisce che il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre l'ascolto del minore anche al fine di verificarne la capacità di discernimento. Non solo, il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi sia un'istanza di parte che indichi "gli argomenti e i temi di approfondimento" (art. 336 bis, secondo comma cod. civ.) sui quali si ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità processuale. Lo stesso magistrato non ha l'obbligo, senza sollecitazione di parte, di giustificare la scelta omissiva. E infine, il compimento dei dodici anni in corso di giudizio e più esattamente nella fase d'appello impone di procedere all'ascolto del minore non effettuato nel grado precedente o di motivare espressamente la scelta negativa, anche senza istanza di parere.

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