Divorzio: le
tre vie per dirsi addio
Dal giudice,
dal sindaco o dall'avvocato. Presupposti, tempi e costi delle diverse procedure
Prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 132/2014,
convertito con L. n. 162/2014, nell'ordinamento italiano, l'unico modo
possibile per ottenere il divorzio era quello di avvalersi della procedura di
cui alla L. n. 898/1970. Successivamente, con l'introduzione delle due
procedure alternative, che prevedono la sottoscrizione di un accordo
dinanzi all'Ufficiale di Stato civile o alla presenza di un avvocato, i modi
per ottenere il divorzio sono divenuti tre. Poiché, quanto agli effetti, tale accordo
stragiudiziale è equiparato alla sentenza di cessazione degli effetti civili o
di scioglimento del matrimonio, le procedure si distinguono solo per
presupposti, tempi e costi.
1) L'accordo davanti all'Ufficiale
dello Stato civile
Presupposti e modalità
I coniugi possono comparire dinanzi al Sindaco
del Comune di celebrazione o trascrizione del matrimonio, ovvero di residenza
di uno dei due coniugi, per concludere consensualmente un accordo di
divorzio quando:
- non vi siano figli minori;
- non vi siano figli maggiorenni incapaci,
portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti;
- non sia necessario provvedere sui rapporti
patrimoniali.
L'Ufficiale dello Stato civile riceve la dichiarazione
contenente la volontà dei coniugi di far cessare gli effetti civili del
matrimonio o ottenerne lo scioglimento alle condizioni dalle stesse concordate,
la medesima procedura è applicabile anche alle unioni
civili. L'accordo viene sottoscritto da entrambe le parti e, durante
l'espletamento della procedura, le stesse possono farsi facoltativamente assistere
da un avvocato. La mancata comparizione di anche una sola delle parti
all'appuntamento successivamente fissato per la conferma dell'accordo già
sottoscritto vale come rinuncia alla procedura.
Tempi
Tra la data del primo appuntamento dinanzi al Sindaco
e la conferma dell'accordo devono trascorrere non meno di trenta giorni,
tuttavia, gli effetti del divorzio retroagiscono dalla data della prima
sottoscrizione dell'accordo.
Costi
Salva l'ipotesi in cui le parti decidano di farsi
assistere da un avvocato, cui dovranno corrispondere il compenso per l'attività
prestata, il costo della procedura è stabilito nell'importo di € 16,00 quale
diritto fisso.
2) La convenzione di negoziazione assistita alla presenza
dell'avvocato
Presupposti e modalità
Come per l'accordo davanti al Sindaco, si tratta di
una procedura stragiudiziale attivabile solo consensualmente. In
questo, le parti partecipano alla convenzione di negoziazione assistita con la presenza
obbligatoria di almeno un avvocato per ciascuna e l'accordo in house
così raggiuntoː
- in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene
trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per
l'ottenimento del nulla osta;
- in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o
portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, viene
trasmesso entro dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale competente per l'autorizzazione. Se il Procuratore ritiene
l'accordo non rispondente all'interesse dei figli, lo trasmette entro cinque
giorni al Presidente del Tribunale, il quale, entro i successivi trenta
giorni, fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Ottenuto il provvedimento, l'accordo viene trasmesso a
cura degli avvocati all'Ufficiale dello Stato civile.
Tempi
L'accordo raggiunto va depositato presso il Tribunale entro
dieci giorni dalla sua sottoscrizione per ottenere il nulla osta o
l'autorizzazione. Per il rilascio del provvedimento, le tempistiche variano a
seconda delle linee guida determinate dalle singole procure, in genere si
tratta di pochi giorni; in seguito, gli avvocati hanno dieci giorni per
trasmettere l'accordo autorizzato.
Costi
Poiché l'esperimento della procedura richiede
l'assistenza obbligatoria di un avvocato, il costo dipende dal compenso
da corrispondere allo stesso
3) La procedura ordinaria
Presupposti e modalità
La procedura tradizionale rimane l'unica via
percorribile in caso di soluzioni non consensuali e si attiva mediante
il deposito del ricorso per lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio presso il Tribunale competente. Il ricorso
contenente le condizioni di divorzio può essere presentato anche
congiuntamente da entrambi i coniugi e, in ogni caso, gli stessi devo necessariamente
essere rappresentati ed assistiti da un avvocato. Dopo la fissazione dell'udienza
presidenziale, in occasione della quale il Presidente tenta la
conciliazione tra le parti comparse personalmente e assume i provvedimenti
provvisori ed urgenti, segue l'istruttoria, all'esito della quale viene
emessa la sentenza con le condizioni decise dal Tribunale.
Tempi
La durata della procedura dipende dalla natura del
ricorso, congiunto o disgiunto, e dalla complessità dell'attività
istruttoria da espletare. Di norma, l'udienza presidenziale viene fissata tra
i due e i quattro mesi dalla data di deposito del ricorso e la sentenza che
pronuncia il divorzio viene emessa entro un mese dalla stessa udienza
quando il ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi.
Costi
Tra le diverse procedure finalizzate all'ottenimento
di un provvedimento di divorzio, quella ordinaria è la più onerosa,
dovendo il corrispettivo dell'avvocato includere, oltre alla consulenza,
l'attività di assistenza e partecipazione in udienza, nonché la predisposizione
degli atti di causa.
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