Affido
condiviso: addio al collocamento prevalente
Il Tribunale
di Brindisi detta le linee guida sulla gestione dei figli delle coppie separate
La gestione dei minori figli di una coppia separata
è una tematica molto delicata che, anche a distanza di anni dalla legge del
2006 che ha introdotto l'affido condiviso, è soggetta a un'interpretazione
pratica tutt'altro che concorde e precisa.
Nel Report Istat di fine 2016 così come nella
circolare Miur 5336 del 2 settembre 2015, ad esempio, è emerso che
l'affidamento condiviso, pur ovviamente applicato in teoria, è del tutto
ignorato nella pratica, tanto che a inizio anno in Senato si è tornato a
parlare di una nuova formulazione delle norme che lo regolano, al fine di
garantire a tutti gli effetti il diritto dei fanciulli alla bigenitorialità.
Coinvolgimento quotidiano di
entrambi i genitori
Nel frattempo però un Tribunale, quello di
Brindisi, si è portato avanti e ha stilato delle linee guida per la
sezione famiglia dell'ufficio (qui sotto allegate) che, di fatto, cancellano
il concetto della collocazione
prevalente a vantaggio di un coinvolgimento quotidiano di entrambi i
genitori nella crescita e nell'educazione dei figli.
Ciò avviene, innanzitutto, con la precisazione che i
figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, mentre la residenza
ha valenza puramente anagrafica. La scelta della residenza abituale è
definita con il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui
uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.
Ai minori, poi, vanno garantite pari opportunità di
frequentare sia la mamma che il papà, anche se non necessariamente
trascorrendo tempi identici con ciascuno di loro. Ma se alla fine dell'anno
i piccoli avranno trascorso più tempo con un genitore piuttosto che con
l'altro, per il Tribunale di Brindisi ciò dovrà essere dipeso non da
un'imposizione legale definita a priori, ma da esigenze casuali dei figli.
Insomma, "se le cose sono andate così, poteva anche accadere il
contrario", pur restando salve eventuali situazioni di impossibilità
materiale, oggettive e dimostrate.
Spese e mantenimento
La stabilità logistica, in sostanza, lascia il passo
al coinvolgimento paritario di mamma e di papà nella vita di tutti i giorni dei
minori, anche sotto il punto di vista economico.
Si pensi alle spese che, alla luce
dell'opinabilità della classificazione di quelle straordinarie, saranno ora
distinte tra prevedibili e imprevedibili, stabilendo che le prime sono
assegnate all'uno o all'altro genitore per intero mentre le seconde sono divise
in proporzione delle risorse.
Per quanto riguarda il mantenimento, poi, il Tribunale
di Brindisi ha chiarito di non poter ritenere assolti i doveri di un
genitore in tal senso mediante la fornitura di denaro all'altro attraverso un
assegno, ipotesi da limitare ai casi in cui le differenze di contributo non
possono essere compensate attribuendo i capitoli di spesa più onerosi al
genitore più abbiente. La forma di mantenimento corretta, infatti, è quella
diretta, ovverosia quella in cui ogni genitore assume "una parte dei
compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio
tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della
parte economica".
Casa familiare
L'addio al collocamento prevalente cagiona ripercussioni
anche sulla spinosa questione dell'assegnazione della casa familiare:
visto che la frequentazione dei minori con i genitori è equilibrata, l'immobile
resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Nel caso di
comproprietà, il genitore che abbandona la casa sarà gravato di un
mantenimento "scontato" del 50% del costo della locazione
di un appartamento con caratteristiche simili.
Ascolto e mediazione
Le linee guida, infine, si occupano di altri due
aspetti importanti: l'ascolto del minore e la mediazione familiare.
Con riferimento al primo, il Tribunale di Brindisi
prende posizione dinanzi al contrasto tra gli articoli 337-octies e 315-bis del
codice
civile, optando per quest'ultimo e chiarendo che se l'ascolto è
richiesto non può essere negato.
Per quanto riguarda la mediazione familiare,
invece, si precisa che le coppie saranno invitate a inserire il ricorso a tale
strumento nelle ipotesi di contrasti insorti successivamente.
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