Il fondo
patrimoniale della famiglia
Che cosa è
il fondo patrimoniale, come si costituisce, quali sono i benefici, come si
amministra
Che cosa è il fondo patrimoniale
della famiglia e come si costituisce
Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto
giuridico che consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da
denaro, da beni mobili o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della
famiglia.
Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta
dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli
interessi della famiglia.
Ai sensi dell'articolo 167 del Codice
Civile, i coniugi singolarmente o insieme possono ricorrere al fondo
patrimoniale, attraverso un atto notarile, per vincolare così determinati
beni ai bisogni della famiglia.
Cosa può far parte del fondo
patrimoniale
Possono far parte del fondo patrimoniale i beni immobili, i beni mobili
registrati, le universalità di mobili, i titoli di credito. Il fondo
patrimoniale può essere costituito non solo all'atto del matrimonio ma anche
successivamente.
Gli adempimenti
Quando viene costituito un fondo patrimoniale è
necessario procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Tale annotazione è indispensabile per far sì che il fondo patrimoniale
diventi opponibile a terzi. Si tratta in buona sostanza di una forma di
pubblicità legale.
Quando il fondo patrimoniale ha per oggetto dei beni
immobili è necessario procedere anche alla trascrizione presso la
conservatoria dei registri immobiliari. Regole simili valgono anche per i
beni mobili soggetti a registrazione.
Per quanto riguarda i titoli di credito, il vincolo
deve essere annotato sul documento.
Quali sono i benefici che si conseguono
attraverso la costituzione del fondo patrimoniale
Il principale beneficio che si può conseguire
attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno
parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il
creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della
famiglia.
Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima
della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di
tutelarsi proponendo la cosiddetta "Azione Revocatoria"
(V art. 2901 del Codice Civile). Il creditore in tal caso
dovrà dimostrare che questo il fondo è stato costituito arrecando pregiudizio
alle sue ragioni. Egli dovrà anche dimostrare che chi ha costituito il
fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle
ragioni del creditore.
Se poi il fondo è stato costituito in epoca anteriore
al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il
soddisfacimento.
L'azione revocatoria ha l'effetto di rendere
inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale
ma può essere proposta però entro determinati limiti temporali ossia entro
cinque anni dal compimento dell'atto (in questo l'atto di costituzione del
fondo patrimoniale).
L'amministrazione del fondo
patrimoniale
L'amministrazione del fondo segue le regole della comunione
legale.
Bisogna anni in ogni caso distinguere tra gli atti di
ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche
disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è
necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.
Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi
siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune
assenso.
In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio
consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l'altro
coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto se dimostra
che questo risponde agli interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni
della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere
fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano
dei figli è necessaria anche l'autorizzazione del Tribunale.
L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo
che vi siano figli minori.
Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che
non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come
procedere all'amministrazione dei beni
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