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martedì 10 febbraio 2015

ADDEBITO.

Niente addebito alla moglie infedele se è stata la suocera invadente a far fallire il matrimonio



Affido condiviso, figli collocati presso la madre: il venir meno dell´affetto fra i coniugi trova anche origine nell´incompatibilità di carattere e negli scontri su questioni patri

Non scatta l’addebito della separazione a carico della moglie che intrattiene una relazione extraconiugale durante gli ultimi tempi del matrimonio se la crisi del rapporto è stato determinato dall’invadenza della madre di lui e il venir meno dell’affectio coniugalis trova origine da scontri su questioni patrimoniali e sull’incompatibilità di carattere tra i due che li portava al continuo contrasto su ogni decisione riguardante la vita familiare e i figli. Lo ha sancito la corte d’appello di Ancona che, con la sentenza 12/2014, ha respinto il ricorso di un marito separato contro la decisione del tribunale di Macerata che ha disposto l’affido condiviso dei due figli con collocamento presso la madre a cui è stata assegnata la casa coniugale e posto a carico del marito il mantenimento mensile in favore dei figli di 1.400 euro più la metà delle spese straordinarie.

La sezione promiscua ha ritenuto congruo il diniego dell’addebito della separazione a carico della ex moglie che, durante gli ultimi tempi del matrimonio ha intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo. Ma per il giudice marchigiano i problemi che hanno portato alla rottura del rapporto tra i due erano altri: in primis il forte disaccordo su questioni patrimoniali, poi l’ingerenza della madre del marito che abitava nella stessa palazzina e il carattere freddo e distaccato del coniuge, oltre il suo unico interesse per i beni e il denaro.
Al riguardo, la Corte di merito ha osservato che sull’addebito della separazione, in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art.151 co. 2 Cc, ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell’art. 143 Cc, e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa. Ha tuttavia avvertito la giurisprudenza che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 Cc, dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Infatti la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso in esame, il marito basa la richiesta di addebito sulla violazione dell’obbligo di fedeltà della moglie che aveva un altro uomo, processualmente accertato: ma già il Tribunale aveva escluso che tale relazione sia causa esclusiva del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché la crisi sfociata nella separazione persisteva da tempo e traeva origine da scontri su dispute patrimoniali e dall’incompatibilità di carattere tra i due che li portava al continuo contrasto su ogni decisione riguardante la vita familiare e i figli.