L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - grazie alla recentissima introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - ed IN TEMPI BREVISSIMI - grazie alle recentissime riforme legislative apportate in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 - G.U. n. 212 del 12.09.2014 (Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).

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lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico



Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico
La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.
La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma gli Ermellini ribaltano tutto.
Per piazza Cavour, infatti, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui), l'affermazione della corte territoriale, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda". Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

venerdì 17 marzo 2017

Bimbo riconosciuto dopo dal padre? Doppio cognome se resta a vivere con la madre



Bimbo riconosciuto dopo dal padre? Doppio cognome se resta a vivere con la madre
Monito da Piazza Cavour: «Nessun privilegio al patronimico»
Al bambino in tenera età riconosciuto dal padre dopo la madre va attribuito il doppio cognome non avendo il patronimico alcun privilegio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27069 del 15 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un papà che chiedeva l’attribuzione del suo cognome al figlio riconosciuto dopo la ex partner.
Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta. La Corte d’Appello aveva invece attribuito al bambino, che viveva con la madre, il doppio cognome.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha condiviso i motivi dei giudici territoriali precisando che «in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il
patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio».
Né rileva secondo Piazza Cavour la tenera età del minore: infatti l’identità personale va salvaguardata anche in questa fase. 

lunedì 13 marzo 2017

Il fondo patrimoniale della famiglia



Il fondo patrimoniale della famiglia
Che cosa è il fondo patrimoniale, come si costituisce, quali sono i benefici, come si amministra
Che cosa è il fondo patrimoniale della famiglia e come si costituisce
Il fondo patrimoniale della famiglia è un istituto giuridico che consente di destinare un patrimonio (che può essere costituito da denaro, da beni mobili o immobili), al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Attraverso questo istituto la proprietà dei beni resta dei coniugi i quali però non potranno disporne per scopi estranei agli interessi della famiglia.

Ai sensi dell'articolo 167 del Codice Civile, i coniugi singolarmente o insieme possono ricorrere al fondo patrimoniale, attraverso un atto notarile, per vincolare così determinati beni ai bisogni della famiglia.
Cosa può far parte del fondo patrimoniale
Possono far parte del fondo patrimoniale i beni immobili, i beni mobili registrati, le universalità di mobili, i titoli di credito. Il fondo patrimoniale può essere costituito non solo all'atto del matrimonio ma anche successivamente.
Gli adempimenti
Quando viene costituito un fondo patrimoniale è necessario procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Tale annotazione è indispensabile per far sì che il fondo patrimoniale diventi opponibile a terzi. Si tratta in buona sostanza di una forma di pubblicità legale.

Quando il fondo patrimoniale ha per oggetto dei beni immobili è necessario procedere anche alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari. Regole simili valgono anche per i beni mobili soggetti a registrazione.
Per quanto riguarda i titoli di credito, il vincolo deve essere annotato sul documento.
Quali sono i benefici che si conseguono attraverso la costituzione del fondo patrimoniale
Il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale e che i beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Nel caso in cui, però, un credito sia sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale il creditore ha la possibilità di tutelarsi proponendo la cosiddetta "Azione Revocatoria" (V art. 2901 del Codice Civile). Il creditore in tal caso dovrà dimostrare che questo il fondo è stato costituito arrecando pregiudizio alle sue ragioni. Egli dovrà anche dimostrare che chi ha costituito il fondo patrimoniale fosse consapevole del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.
Se poi il fondo è stato costituito in epoca anteriore al sorgere del credito la revocatoria diventa possibile solo se si dimostra che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento.
L'azione revocatoria ha l'effetto di rendere inefficace nei confronti del creditore la costituzione del fondo patrimoniale ma può essere proposta però entro determinati limiti temporali ossia entro cinque anni dal compimento dell'atto (in questo l'atto di costituzione del fondo patrimoniale).

L'amministrazione del fondo patrimoniale
L'amministrazione del fondo segue le regole della comunione legale.
Bisogna anni in ogni caso distinguere tra gli atti di ordinaria amministrazione per i quali i coniugi possono agire anche disgiuntamente, e gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessario che i coniugi agiscano congiuntamente.
Naturalmente potrebbe anche accadere che i coniugi siano in disaccordo su atti di amministrazione che richiedono un comune assenso.
In tal caso se uno dei coniugi nega il proprio consenso al compimento di un atto di straordinaria amministrazione l'altro coniuge può ottenere dal giudice l'autorizzazione a compiere l'atto se dimostra che questo risponde agli interessi della famiglia.
I frutti possono essere utilizzati solo per i bisogni della famiglia e la vendita dei beni che fanno parte del fondo non può essere fatta se non con il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso in cui vi siano dei figli è necessaria anche l'autorizzazione del Tribunale.
L'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio determinano la cessazione del fondo salvo che vi siano figli minori.

Se ci sono figli, il fondo rimarrà in piedi fino a che non avranno compiuto la maggiore età e sarà il magistrato a stabilire come procedere all'amministrazione dei beni


giovedì 9 marzo 2017

Spese straordinarie: occorre tutelare in primis gli interessi del minore



Spese straordinarie: occorre tutelare in primis gli interessi del minore
L’opposizione di un genitore non può paralizzare le iniziative nell’interesse del minore.
Il caso. A seguito della cessazione della convivenza, due genitori hanno regolato tramite scrittura privata i loro rapporti in ordine all’educazione e al mantenimento della figlia adolescente nata fuori dal matrimonio, prevedendo anche l’affidamento alternato della stessa. Lamentando alcuni inadempimenti da parte del padre, la madre ha adito il Tribunale per i minorenni che, inizialmente, ha mantenuto quanto pattuito dagli ex conviventi ma, successivamente, al termine di una nuova procedura promossa dal padre della minore, ha disposto l’affido condiviso della figlia, con collocamento prevalente presso la madre, pronunciandosi oltre che sul mantenimento indiretto della minore anche sull’ultimazione del ciclo di studi presso l’istituto privato scelto dalla madre. Avverso il decreto con cui la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado, il padre ha presentato ricorso per cassazione contestando, in particolare, la corresponsione di metà della retta della scuola privata frequentata dalla figlia nonostante fosse in disaccordo con la scelta educativa compiuta dalla ex compagna.

L’opposizione di un genitore non può paralizzare le iniziative nell’interesse del minore. La Suprema Corte ha evidenziato che «non è configurabile a carico del genitore affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l’altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie costituente decisione di “maggiore interesse” per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso» (Cass. civ., sez. I, n. 19607/2011; Cass. civ., sez. VI-I, n. 16175/2015). La normativa sull’affido condiviso consente ai genitori di accordarsi tra loro in merito alle scelte educative che riguardino i figli, anche derogando d’intesa alle indicazioni impartite dal giudice, ma qualora il rapporto tra i genitori non consenta il raggiungimento di un accordo, occorre tutelare prima di tutto l’interesse del minore.
Ne deriva che «l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di iniziative» in ordine alle scelte di vita del figlio, fermo restando comunque il controllo del giudice sull’effettiva realizzazione dell’interesse del minore.

L’affido alternato realizza buoni risultati solo se condiviso da tutti i soggetti coinvolti. Infine, in merito all’affidamento della minore, i Giudici di Legittimità ritengono la scelta dell’affido alternato una «soluzione educativa di limitate applicazioni, essendo stato ripetutamente affermato che esso assicura buoni risultati quando vi è un accordo tra i genitori e tutti i soggetti coinvolti, anche il figlio, condividono la soluzione». Al fine di evitare l’effetto destabilizzante derivante dalla continua modifica della casa di abitazione, la Corte ritiene «condivisibile, oltre che adeguatamente motivata» la scelta del Giudici di merito di disporre l’affidamento condiviso della minore. Per questi motivi, rigetta il ricorso.

mercoledì 8 marzo 2017

Affido condiviso: addio al collocamento prevalente



Affido condiviso: addio al collocamento prevalente
Il Tribunale di Brindisi detta le linee guida sulla gestione dei figli delle coppie separate
La gestione dei minori figli di una coppia separata è una tematica molto delicata che, anche a distanza di anni dalla legge del 2006 che ha introdotto l'affido condiviso, è soggetta a un'interpretazione pratica tutt'altro che concorde e precisa.
Nel Report Istat di fine 2016 così come nella circolare Miur 5336 del 2 settembre 2015, ad esempio, è emerso che l'affidamento condiviso, pur ovviamente applicato in teoria, è del tutto ignorato nella pratica, tanto che a inizio anno in Senato si è tornato a parlare di una nuova formulazione delle norme che lo regolano, al fine di garantire a tutti gli effetti il diritto dei fanciulli alla bigenitorialità.
Coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori
Nel frattempo però un Tribunale, quello di Brindisi, si è portato avanti e ha stilato delle linee guida per la sezione famiglia dell'ufficio (qui sotto allegate) che, di fatto, cancellano il concetto della collocazione prevalente a vantaggio di un coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori nella crescita e nell'educazione dei figli.
Ciò avviene, innanzitutto, con la precisazione che i figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, mentre la residenza ha valenza puramente anagrafica. La scelta della residenza abituale è definita con il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.
Ai minori, poi, vanno garantite pari opportunità di frequentare sia la mamma che il papà, anche se non necessariamente trascorrendo tempi identici con ciascuno di loro. Ma se alla fine dell'anno i piccoli avranno trascorso più tempo con un genitore piuttosto che con l'altro, per il Tribunale di Brindisi ciò dovrà essere dipeso non da un'imposizione legale definita a priori, ma da esigenze casuali dei figli. Insomma, "se le cose sono andate così, poteva anche accadere il contrario", pur restando salve eventuali situazioni di impossibilità materiale, oggettive e dimostrate.
Spese e mantenimento
La stabilità logistica, in sostanza, lascia il passo al coinvolgimento paritario di mamma e di papà nella vita di tutti i giorni dei minori, anche sotto il punto di vista economico.
Si pensi alle spese che, alla luce dell'opinabilità della classificazione di quelle straordinarie, saranno ora distinte tra prevedibili e imprevedibili, stabilendo che le prime sono assegnate all'uno o all'altro genitore per intero mentre le seconde sono divise in proporzione delle risorse.
Per quanto riguarda il mantenimento, poi, il Tribunale di Brindisi ha chiarito di non poter ritenere assolti i doveri di un genitore in tal senso mediante la fornitura di denaro all'altro attraverso un assegno, ipotesi da limitare ai casi in cui le differenze di contributo non possono essere compensate attribuendo i capitoli di spesa più onerosi al genitore più abbiente. La forma di mantenimento corretta, infatti, è quella diretta, ovverosia quella in cui ogni genitore assume "una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica".
Casa familiare
L'addio al collocamento prevalente cagiona ripercussioni anche sulla spinosa questione dell'assegnazione della casa familiare: visto che la frequentazione dei minori con i genitori è equilibrata, l'immobile resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Nel caso di comproprietà, il genitore che abbandona la casa sarà gravato di un mantenimento "scontato" del 50% del costo della locazione di un appartamento con caratteristiche simili.
Ascolto e mediazione
Le linee guida, infine, si occupano di altri due aspetti importanti: l'ascolto del minore e la mediazione familiare.
Con riferimento al primo, il Tribunale di Brindisi prende posizione dinanzi al contrasto tra gli articoli 337-octies e 315-bis del codice civile, optando per quest'ultimo e chiarendo che se l'ascolto è richiesto non può essere negato.
Per quanto riguarda la mediazione familiare, invece, si precisa che le coppie saranno invitate a inserire il ricorso a tale strumento nelle ipotesi di contrasti insorti successivamente.