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L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
E' possibile ricevere assistenza legale SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - grazie alla recentissima introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - ed IN TEMPI BREVISSIMI - grazie alle recentissime riforme legislative apportate in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 - G.U. n. 212 del 12.09.2014 (Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).
E' possibile ricevere assistenza legale SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE - grazie alla recentissima introduzione del PCT (Processo Civile Telematico) - ed IN TEMPI BREVISSIMI - grazie alle recentissime riforme legislative apportate in materia con il D.L. 12 settembre 2014 n. 132 - G.U. n. 212 del 12.09.2014 (Procedura di negoziazione assistita da un avvocato - Divorzio breve).
Informazioni personali
- Avv. VANIA SCIARRA
- Lo STUDIO LEGALE "AVV. VANIA SCIARRA" si trova in Via Fedele Romani n. 15 (PE) - I recapiti telefonici sono: Tel. Cell. 339.7129029. A ROMA Via Lucantonio Cracas n. 7 e a PIACENZA Viale Malta n. 12. Indirizzo di posta elettronica: avv.vaniasciarra@libero.it
lunedì 19 settembre 2016
Unioni civili: in Gazzetta il decreto attuativo
Unioni
civili: in Gazzetta il decreto attuativo
D.P.C.M., 23/07/2016 n° 144, G.U. 28/07/2016
Pubblicato
il 01/08/2016
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016,
n. 144, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai
sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Il regolamento stabilisce le modalità di
presentazione della richiesta di costituzione dell'unione civile, il contenuto
della dichiarazione che le parti devono rendere dinanzi all'ufficiale di stato
civile, nonché gli adempimenti successivi da parte degli uffici anagrafici.
La dichiarazione di costituzione dell'unione civile
deve contenere i dati anagrafici delle parti e l'indicazione dell'assenza di
cause ostative all'unione.
Ricevuta la dichiarazione, l'ufficiale di stato civile
redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, nel quale è
fatta menzione dei principali diritti e doveri derivanti dalla costituzione
dell'unione civile:
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuzione ai bisogni comuni in base alle sostanze e propria capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuna delle parti;
- concorde decisione dell'indirizzo della vita familiare, fissazione della residenza comune.
Nella dichiarazione le parti possono rendere la
dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni
e possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per
l'intera durata dell'unione; la parte può dichiarare all'ufficiale di stato
civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello
comune.
A seguito della dichiarazione gli uffici anagrafici
procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della
scheda anagrafica.
Nei 15 giorni successivi, l'ufficiale di stato civile
deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni.
In caso di scioglimento dell'unione civile per
accordo delle parti, l'accordo è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del
comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e' iscritta o
trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione.
L'accordo viene iscritto nel registro provvisorio
delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle
parti.
L'Ufficiale dello stato civile rilascia il documento
attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici
ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione
dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta
degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita
civilmente».
Il regolamento stabilisce inoltre l'istituzione del
registro provvisorio delle unioni civili presso ciascun comune.
Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da
emanare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, saranno
approvate le formule da utilizzare nella redazione degli atti di stato
civile.
mercoledì 14 settembre 2016
Divorzio: niente indennità all'ex moglie se diversa dal Tfr
Divorzio:
niente indennità all'ex moglie se diversa dal Tfr
Per la
Cassazione, il diritto riconosciuto dall'art. 12-bis l. 898/1970 non riguarda
la cessazione di attività imprenditoriali
E' escluso il diritto dell'ex moglie alla quota
dell'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente. In
alcuni casi, la contrattazione collettiva degli agenti generali assicurativi
riconosce a tali soggetti un'attribuzione patrimoniale in caso di cessazione
del rapporto, ma il semplice collegamento tra l'attribuzione
patrimoniale e la conclusione del rapporto di agenzia non può essere alla base
della corresponsione di una quota di tale indennità all'ex coniuge, così come
avviene per il TFR. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 17883/2016, depositata il 9 settembre scorso (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, l'attività di agente posta
in essere dal soggetto titolare dell'attribuzione patrimoniale aveva avuto natura
imprenditoriale: essa, infatti, era stata esercitata attraverso una struttura
organizzativa complessa e articolata, corredata di una vasta dotazione di mezzi
e personale.
L'articolo 12-bis della legge numero 898 del 1970
invece, nel prevedere che all'ex coniuge che non sia passato a nuove nozze e
sia titolare di un assegno divorzile spetta una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, collega tale
diritto non alla cessazione di un rapporto qualsiasi ma, specificamente, alla
cessazione di un rapporto di lavoro: così facendo, tale norma circoscrive il
suo ambito applicativo e non permette di ricomprendervi qualsiasi emolumento
che sia in qualche modo collegato alla cessazione di un'attività economica
svolta dall'altro coniuge. Presupposto fondamentale è la presenza del vincolo
di subordinazione o, quantomeno, parasubordinazione.
Così argomentando, la Corte di cassazione ha quindi
respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota
dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività
di agente generale: il riconoscimento di tale pretesa non può prescindere
dalla natura del rapporto nella cui cessazione l'indennità ha il presupposto.
Dato che nel caso di specie mancavano sia la subordinazione che la
parasubordinazione, la donna dovrà rassegnarsi: l'articolo 12-bis non la
riguarda.
mercoledì 18 maggio 2016
Cassazione: mariti gelosi attenzione! Pedinare la moglie è reato
Cassazione:
mariti gelosi attenzione! Pedinare la moglie è reato
Confermata
la condanna per maltrattamenti a carico dell'uomo vittima di una gelosia
eccessiva
La gelosia non è una buona scusa per pedinare la
moglie e, ove morbosa, fa scaturire conseguenze sia dal punto di vista civile
che penale. Sotto il primo profilo, può scattare, infatti, la sanzione della
separazione con addebito; sotto il secondo, invece, una condanna per il reato
di maltrattamenti. È quanto emerge dalla sentenza n. 3025/2016 della
Cassazione (qui sotto allegata), che non ha avuto alcun dubbio nel
confermare la condanna ad otto mesi di carcere per il reato ex art. 572 c.p. a
carico di un uomo in preda ad una vera e propria ossessione nei confronti della
propria consorte.
Nella vicenda, la sesta sezione penale ha fermamente
condiviso le decisioni di merito che avevano stimato come pienamente credibili
le dichiarazioni accusatorie della donna sul regime di vita "insostenibile
ed umiliante" impostole dal coniuge a causa della sua "morbosa
gelosia".
Regime di vita cominciato sin dal rientro da Santo
Domingo, dove i due avevano contratto matrimonio, e proseguito (anzi
peggiorato) dopo il loro rientro, con pedinamenti continui e assillanti su
tutte le attività e gli spostamenti della donna, finanche nel contesto
lavorativo (presso il bar dove lavorava come cameriera) a causa del
sospetto di relazioni extraconiugali.
Un quadro da incubo - protrattosi per mesi, che si era
spinto anche alle offese verbali e alle percosse (certificate dal pronto
soccorso) fino all'abbandono da parte della donna della casa coniugale – che
vale senz'altro, per gli Ermellini, la conferma della condanna d'appello per i
maltrattamenti inflitti dall'uomo all'ormai ex moglie.
martedì 17 maggio 2016
PAS – SINDROME DI ALIENAZIONE PARENTALE
PAS – SINDROME DI ALIENAZIONE
PARENTALE
La Corte di Cassazione, Sezione I
Civile, con sentenza del 8 aprile 2016, n. 6919 nel rinviare la questione ai
giudici di merito invitandoli a verificare la fondatezza delle denunce del
genitore non affidatario sull’ostilità della figlia nei suoi confronti, indotta
a suo dire dalla madre, ha stabilito che «in tema di affidamento dei figli
minori, qualora un genitore denunci comportamenti del genitore affidatario
volti a determinare un allontanamento morale e materiale del figlio da sé,
indicati come sintomatici di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il
giudice ha l’obbligo di verificare, ai fini di una modifica delle condizioni di
affidamento, se tali comportamenti sussistano davvero e se siano idonei a
determinare un distacco dalla figura genitoriale. Tale valutazione deve essere
effettuata utilizzando i comuni mezzi di prova, presunzioni comprese, e a
prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica sulla patologia,
tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la
capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro
genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita
equilibrata e serena».
giovedì 12 maggio 2016
Cosa prevede la nuova legge sulle convivenze
La camera ha approvato con 372 voti favorevoli e 51 contrari la
legge sulle unioni civili che prevede l’introduzione delle unioni tra
persone dello stesso sesso in Italia, ma contiene una seconda parte che regolamenta
per la prima volta a livello nazionale le coppie di fatto, sia
eterosessuali sia omosessuali. In molte città italiane esistevano già
dei registri delle coppie di fatto, ma non esisteva una legge nazionale
sulla materia. Cosa prevede questa parte della norma:
- La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterossessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile.
- I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di detenzione di uno dei due.
- In caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio.
- Ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporti incapacità d’intendere e di volere.
- Nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone.
- Nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni o per un periodo uguale alla convivenza se superiore a due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona o in caso di matrimonio o unione civile.
- I conviventi possono stipulare tra loro un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali: il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve comunicare al registro anagrafico comunale l’atto.
- Il contratto di convivenza può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni.
- Il contratto di convivenza è nullo, se indica dei termini o delle condizioni.
- Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, morte di uno dei contraenti.
- In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
- La convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità.
martedì 10 maggio 2016
IL MARITO TOGLIE IL BANCOMAT ALLA MOGLIE
Corte di Cassazione, sez. III Penale, 6 maggio 2016, n….
Presidente Amoresano – Relatore Andronio
Quando un uomo priva del bancomat la moglie e la sottopone a continue angherie e vessazioni fisiche e psicologiche…
Il marito maltratta la moglie quotidianamente, sottoponendola a «insulti, violenze psicologiche, lesioni» e a «privazione di disponibilità economiche»…ha «tolto alla moglie la procura sul conto corrente e l’uso del bancomat, lasciandole soltanto una carta per la spesa al supermercato, con un limitato plafond».
A conferma di questa difficile situazione alcuni «estratti conto» che «attestano pagamenti per importi modesti presso supermercati e negozi alimentari».
La vicenda in esame è ancora più terribile e dolorosa per il fatto che l’uomo abbia costretto la moglie «a subire e a compiere reiterati atti sessuali, anche orali e anali, minacciandola, picchiandola, immobilizzandola con violenza, offendendola».
Rigettato il ricorso del marito.
Presidente Amoresano – Relatore Andronio
Quando un uomo priva del bancomat la moglie e la sottopone a continue angherie e vessazioni fisiche e psicologiche…
Il marito maltratta la moglie quotidianamente, sottoponendola a «insulti, violenze psicologiche, lesioni» e a «privazione di disponibilità economiche»…ha «tolto alla moglie la procura sul conto corrente e l’uso del bancomat, lasciandole soltanto una carta per la spesa al supermercato, con un limitato plafond».
A conferma di questa difficile situazione alcuni «estratti conto» che «attestano pagamenti per importi modesti presso supermercati e negozi alimentari».
La vicenda in esame è ancora più terribile e dolorosa per il fatto che l’uomo abbia costretto la moglie «a subire e a compiere reiterati atti sessuali, anche orali e anali, minacciandola, picchiandola, immobilizzandola con violenza, offendendola».
Rigettato il ricorso del marito.
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