Divorzio:
niente indennità all'ex moglie se diversa dal Tfr
Per la
Cassazione, il diritto riconosciuto dall'art. 12-bis l. 898/1970 non riguarda
la cessazione di attività imprenditoriali
E' escluso il diritto dell'ex moglie alla quota
dell'indennità di fine rapporto se l'altro coniuge è un agente. In
alcuni casi, la contrattazione collettiva degli agenti generali assicurativi
riconosce a tali soggetti un'attribuzione patrimoniale in caso di cessazione
del rapporto, ma il semplice collegamento tra l'attribuzione
patrimoniale e la conclusione del rapporto di agenzia non può essere alla base
della corresponsione di una quota di tale indennità all'ex coniuge, così come
avviene per il TFR. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza
n. 17883/2016, depositata il 9 settembre scorso (qui sotto allegata).
Nel caso di specie, l'attività di agente posta
in essere dal soggetto titolare dell'attribuzione patrimoniale aveva avuto natura
imprenditoriale: essa, infatti, era stata esercitata attraverso una struttura
organizzativa complessa e articolata, corredata di una vasta dotazione di mezzi
e personale.
L'articolo 12-bis della legge numero 898 del 1970
invece, nel prevedere che all'ex coniuge che non sia passato a nuove nozze e
sia titolare di un assegno divorzile spetta una percentuale
dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, collega tale
diritto non alla cessazione di un rapporto qualsiasi ma, specificamente, alla
cessazione di un rapporto di lavoro: così facendo, tale norma circoscrive il
suo ambito applicativo e non permette di ricomprendervi qualsiasi emolumento
che sia in qualche modo collegato alla cessazione di un'attività economica
svolta dall'altro coniuge. Presupposto fondamentale è la presenza del vincolo
di subordinazione o, quantomeno, parasubordinazione.
Così argomentando, la Corte di cassazione ha quindi
respinto il ricorso di una donna che pretendeva le fosse attribuita una quota
dell'indennità di fine rapporto riconosciuta all'ex marito per la sua attività
di agente generale: il riconoscimento di tale pretesa non può prescindere
dalla natura del rapporto nella cui cessazione l'indennità ha il presupposto.
Dato che nel caso di specie mancavano sia la subordinazione che la
parasubordinazione, la donna dovrà rassegnarsi: l'articolo 12-bis non la
riguarda.
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