PAS – SINDROME DI ALIENAZIONE
PARENTALE
La Corte di Cassazione, Sezione I
Civile, con sentenza del 8 aprile 2016, n. 6919 nel rinviare la questione ai
giudici di merito invitandoli a verificare la fondatezza delle denunce del
genitore non affidatario sull’ostilità della figlia nei suoi confronti, indotta
a suo dire dalla madre, ha stabilito che «in tema di affidamento dei figli
minori, qualora un genitore denunci comportamenti del genitore affidatario
volti a determinare un allontanamento morale e materiale del figlio da sé,
indicati come sintomatici di una PAS (sindrome di alienazione parentale), il
giudice ha l’obbligo di verificare, ai fini di una modifica delle condizioni di
affidamento, se tali comportamenti sussistano davvero e se siano idonei a
determinare un distacco dalla figura genitoriale. Tale valutazione deve essere
effettuata utilizzando i comuni mezzi di prova, presunzioni comprese, e a
prescindere dal giudizio astratto sulla validità scientifica sulla patologia,
tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la
capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro
genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita
equilibrata e serena».
Nessun commento:
Posta un commento