Unioni
civili: in Gazzetta il decreto attuativo
D.P.C.M., 23/07/2016 n° 144, G.U. 28/07/2016
Pubblicato
il 01/08/2016
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016,
n. 144, avente ad oggetto il "Regolamento recante disposizioni transitorie
necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai
sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76".
Il regolamento stabilisce le modalità di
presentazione della richiesta di costituzione dell'unione civile, il contenuto
della dichiarazione che le parti devono rendere dinanzi all'ufficiale di stato
civile, nonché gli adempimenti successivi da parte degli uffici anagrafici.
La dichiarazione di costituzione dell'unione civile
deve contenere i dati anagrafici delle parti e l'indicazione dell'assenza di
cause ostative all'unione.
Ricevuta la dichiarazione, l'ufficiale di stato civile
redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dai testimoni, nel quale è
fatta menzione dei principali diritti e doveri derivanti dalla costituzione
dell'unione civile:
- obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione;
- obbligo di contribuzione ai bisogni comuni in base alle sostanze e propria capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascuna delle parti;
- concorde decisione dell'indirizzo della vita familiare, fissazione della residenza comune.
Nella dichiarazione le parti possono rendere la
dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni
e possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per
l'intera durata dell'unione; la parte può dichiarare all'ufficiale di stato
civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome, se diverso, a quello
comune.
A seguito della dichiarazione gli uffici anagrafici
procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della
scheda anagrafica.
Nei 15 giorni successivi, l'ufficiale di stato civile
deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni.
In caso di scioglimento dell'unione civile per
accordo delle parti, l'accordo è ricevuto dall'ufficiale di stato civile del
comune di residenza di una delle parti o del comune presso cui e' iscritta o
trascritta la dichiarazione costitutiva dell'unione.
L'accordo viene iscritto nel registro provvisorio
delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle
parti.
L'Ufficiale dello stato civile rilascia il documento
attestante la costituzione dell'unione, recante i dati anagrafici delle parti,
l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici
ed alla residenza dei testimoni.
Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione
dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate, a richiesta
degli interessati, le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita
civilmente».
Il regolamento stabilisce inoltre l'istituzione del
registro provvisorio delle unioni civili presso ciascun comune.
Con apposito decreto del Ministro dell'Interno, da
emanare entro 5 giorni dall'entrata in vigore del regolamento, saranno
approvate le formule da utilizzare nella redazione degli atti di stato
civile.
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