Come sta
entrando Facebook nelle separazioni? Il punto su diffamazione, addebito e prove
I social sono ormai entrati prepotentemente nella fase
istruttoria delle separazioni giudiziali e dei divorzi contenziosi.
I binari su cui viaggia l'ingresso di Facebook in tali controversie sono
essenzialmente tre: il collegamento con la sfera penale per il tramite della
fattispecie della diffamazione, il dilemma della utilizzabilità in fase
istruttoria dei post inseriti sui profili dei coniugi, infine la prova
dell'eventuale infedeltà a mezzo corrispondenza sui social.
Partiamo dalla diffamazione. La traduzione migliore in termini
giurisprudenziali di Facebook è quella di una piazza virtuale, di un agorà,
nella quale ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, senza però
intaccare il decoro e la dignità. Laddove ciò dovesse verificarsi si
integrerebbe senza ombra di dubbio il reato di diffamazione o quello di
diffamazione aggravata. Il tragitto effettuato dai giudici che hanno dovuto
interpretare le norme a disposizione e adattarle ai mutamenti telematici è
quello di una presa di coscienza di mutamento sociale, tale per cui la stampa o
la televisione non sono più l'unico mezzo attraverso il quale è possibile
veicolare le proprie opinioni positive o negative nei riguardi di un soggetto
fisico o giuridico.
Il secondo binario di ingresso dei social nelle controversie di
separazione e divorzio è quello che attiene al dilemma della utilizzabilità dei
post nella fase istruttoria. Anche in questa fase pare che i giudici di merito
in prima istanza e poi a ruota quelli di di legittimità abbiano spalancato le
porte al mutamento delle forme di comunicazione tra individui. Infatti, risulta
ormai pacifico come possa essere provato il tenore di vita e di una delle due
parti attraverso i suoi post, tenore di vita che per esempio potrebbe essere
del tutto contrastante con quello dichiarato agli atti o ammesso in fase di
giuramento. Per esempio se il soggetto si dichiara nullatenente, o dichiara che
fa fatica a sostenere le spese quotidiane ed ordinarie, e d'altro canto
attraverso lo scorrimento dei suoi post si evince un tenore di vita fatto di
viaggi, abbigliamento, acquisto di preziosi o di regalie varie che contrasta
inevitabilmente con quanto asserito in istruttoria è di tutta evidenza che il
social si offre in dote al giudicante quale cartina tornasole. Come pure una
nuova convivenza, mal celata se non addirittura forzatamente ostentata
attraverso Facebook potrebbe dare vita a una rivisitazione o a una inversione
dell'assegnazione della casa familiare. Questo in quanto è pacifico che
l'assegnatario della casa familiare ne perde titolo nel momento in cui è
pacifico che all'interno di quella casa egli/ella conviva con il nuovo
partener, dovendo quindi lasciare la casa o, a quel punto, riconoscere un
canone mensile all'ex coniuge.
In linea generale la giurisprudenza ha fatto sì che le
informazioni pubblicate sul profilo personale siano utilizzabili come prove
documentali nei giudizi di separazione. Infatti, a differenza delle
informazioni contenute nei messaggi scambiati utilizzando servizi di messaggistica
istantanea, che vanno assegnate alla categoria della corrispondenza privata, e
per tanto chiuse nella dogana della privacy, quelle foto pubblicate sul profilo
personale proprio in quanto già di per sé destinate ad essere conosciute da
soggetti terzi, sebbene rientranti nella cerchia delle amicizie social, non
possono ritenersi assistite dalla protezione della privacy, dovendo, al
contrario, essere considerate nostre informazioni conoscibili.
Ma cosa succede se si scopre che la moglie o il marito
hanno una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network, in
particolare quelli votati alla ricerca di nuove "relazioni" come
Badoo o Tinder? È possibile punire con l'addebito il tradimento con queste
modalità?
La Corte d'Appello di Taranto, lo scorso 30 aprile
2015 ha pronunciato un'importante sentenza. Partendo dal presupposto che
l'articolo fondamentale su cui basarsi per una sentenza di separazione con
addebito è l'art. 143 comma II, la Corte ha sancito che costituisce violazione
dei doveri coniugali secondo detto articolo del codice civile, anche lo
stabilire amicizie "alternative" ed equivoche attraverso i social
networks, con la conseguenza che tali comportamenti ben possono essere posti a
fondamento dell'addebito della separazione, laddove si dimostri che essi
abbiano causato in modo irreversibile la crisi dell'unione coniugale.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132, ha sostenuto che la pronuncia di addebito della separazione può anche non fondarsi solo sulla violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del 9 aprile 2015, n. 7132, ha sostenuto che la pronuncia di addebito della separazione può anche non fondarsi solo sulla violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, ma anche sulla continuativa ed unilaterale violazione del dovere di lealtà, tale da minare quel nucleo imprescindibile di fiducia reciproca che deve caratterizzare il vincolo coniugale.
Quanto affermato dalla Corte di Cassazione è
importantissimo, poiché fa rientrare all'interno dei doveri coniugali anche il
dovere di lealtà, espressione del principio di solidarietà fra i coniugi: il
tradimento su Facebook potrebbe essere ritenuto una violazione del dovere di
lealtà.
Quindi è possibile ottenere una pronuncia di separazione con addebito nel caso in cui il marito o la moglie intrattengano una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network? Certo, è possibile, ma il risultato non è così scontato.
Quindi è possibile ottenere una pronuncia di separazione con addebito nel caso in cui il marito o la moglie intrattengano una relazione extraconiugale su Facebook o su altri social network? Certo, è possibile, ma il risultato non è così scontato.
La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza del
12 aprile 2013, n. 8929, ha sancito che in tema di separazione giudiziale dei
coniugi, non sempre può essere pronunciato l'addebito nei confronti del coniuge
che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via Internet.
Qualora tale legame si sia, ad esempio, concretizzato in un rapporto solo platonico, senza i connotati di una relazione sentimentale extraconiugale in violazione del dovere di fedeltà, il giudice potrebbe non pronunciare l'addebito nei confronti di quel coniuge che abbia avuto una relazione extraconiugale su Facebook.
Qualora tale legame si sia, ad esempio, concretizzato in un rapporto solo platonico, senza i connotati di una relazione sentimentale extraconiugale in violazione del dovere di fedeltà, il giudice potrebbe non pronunciare l'addebito nei confronti di quel coniuge che abbia avuto una relazione extraconiugale su Facebook.
La questione fondamentale è che sarà il giudice di
merito a dover constatare che siano integrati i requisiti previsti dalla legge
e dalla giurisprudenza di legittimità, affinché possa essere pronunciata una
separazione con addebito. Sarà compito dell'avvocato constatare che vi siano
tutti gli elementi probatori per poter sostenere la vostra tesi dinanzi al
giudice. Ed in ciò entrano inevitabilmente in gioco le contaminazioni culturali
dell'interprete giudicante. Per esempio, le difese potranno giocare sulla
semplice adesione di una delle due parti ad un social la cui mission è proprio
quella di aiutare a cercare nuove relazioni o più semplicemente nuove
avventure. La Cassazione nella sua giurisprudenza assume, invece, atteggiamenti
più riflessivi ritenendo che l'effetto della relazione extraconiugale
sull'addebito della responsabilità della separazione deve essere valutato nel
caso concreto per determinare il peso che esso ha avuto nella crisi coniugale:
per esempio, una crisi già conclamata e nella quale l'affetto familiare sia già
venuto meno per altre cause, non consente di considerare il tradimento come
motivo della separazione.
Senza contare, infine, il circolo virtuoso: vado sui
social a cercare compagnia perché tu non mi vuoi; cui si potrebbe obiettare: ti
voglio perché ho notato che stai sempre in chat e sui social a flirtare.
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