Affidamento
condiviso: la Cassazione si è pronunciata su 2 importanti vicende giuridiche
Con 2 sentenze la Cassazione si è
pronunciata sugli ostacoli che possono frapporsi al diritto di visita di uno
dei genitori e sul risarcimento danni
affidamento
condiviso: al centro della casszione
Il tema dell’affidamento e del collocamento del minore
è sempre stato al centro di molte pronunce giurisprudenziali. Quando due
genitori si separano, infatti, i giudici mettono sempre al primo posto l’interesse
del figlio; nell’ottica di tutelare il diritto del minore alla bigenitorialità
e alla crescita serena si opta spesso per un affidamento condiviso. L’affido
esclusivo prende però il posto dell’affidamento condiviso nel momento in
cui esso costituisce un pregiudizio per i figli stessi. Nel caso in cui la conflittualità
fra gli ex coniugi è molto accesa o se uno dei due genitori mette in atto
delle condotte subdole volte ad ostacolare la visita del figlio con l’altro
genitore, tale condotta può costituire un serio pregiudizio per la crescita
equilibrata della prole. Ciò determina anche un altro effetto: può far scattare
la condanna al
risarcimento dei danni, potendo entrare in gioco anche la PAS,
ossia la sindrome di alienazione parentale
Affidamento esclusivo:verifica dei
sintomi di una PAS
Con la sentenza n.6919/16, la Suprema Corte si
è concentrata sulla storia di una minorenne che, dopo che i genitori avevano
interrotto la loro convivenza, era andata a vivere con la madre. Dopo la disposizione
dell’affidamento condiviso però, proprio perchè la bambina non voleva vedere il
padre, il Tribunale prescrisse un percorso terapeutico, finalizzato a
farle riprendere i rapporti con lui. L’uomo infatti aveva fatto ricorso
chiedendo l’accertamento della PAS determinata, secondo lui, dall’atteggiamento
sfavorevole e denigratorio messo in atto dalla ex compagna nei suoi
confronti. La vicenda, dopo che il Tribunale ha rigettato il suo ricorso, è
finita in Corte di Cassazione poichè il padre si è lamentato dell’omessa
indagine da parte dei giudici di merito dellle cause del rifiuto
manifestato dalla figlia. Gli Ermellini hanno precisato che il giudice, per
decidere sull'affidamento, in presenza di una denuncia di PAS, è tenuto ad
accertare i comportamenti tenuti in concreto dalle parti
utilizzando ogni mezzo di prova, comprese le presunzioni. Questo per garantire
la continuità delle relazioni anche con l’altro genitore ed evitare che la
condotta riprovevole di uno dei due ostacoli concretamente la relazione
padre-figlio. In caso di riscontro positivo, al di là della presenza o meno
della PAS, il genitore colpevole perde l’affidamento del figlio. Gli
Ermellini, nel caso concreto, hanno riconosciuto che la madre aveva violato il
principio di bigenitorialità bacchettando i giudici di merito dell’omessa
adozione di misure specifiche per il ripristino della collaborazione fra i
giudici ostacolando il rapporto tra padre e figlia.
Risarcimento del padre se l'ex
moglie gli nega il figlio
La Cassazione con la sentenza n.6790/16
ha statuito sul caso di una donna che aveva ostacolato il rapporto tra
padre-figli, denunciando (in modo infondato) l'ex di aver esercitato violenza
sessuale sui minori. Il padre fa ricorso in tribunale per chiedere il
risarcimento del danno non patrimoniale, da stabilirsi in via
equitativa, per il dispiacere subito per non avere potuto incontrare i bambini.
I giudici accolgono la sua richiesta condannando la ex moglie al risarcimento
di 10mila euro per il danno cagionato per il patimento morale arrecato
all’ex. Il padre, però, ritenendo non adeguata tale somma ha deciso di fare
ricorso in Corte di Cassazione che ha confermato l’illecito comportamento
della madre di ostacolare il legame bigenitoriale, per aver anche esercitato
sui minori delle influenze psicologiche negative. I giudici di legittimità
hanno quindi rinviato la decisone alla Corte di appello che dovrà determinare
la misura del risarcimento, non avendo indicato i criteri applicati per
la determinazione
del 'quantum'. Intanto la madre per il comportamento subdolo
adottato si è vista revocato l’affidamento del minori.
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