Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell’indirizzo familiare?
In
base al principio fissato dall'articolo 144 del c.c., la scelta della
residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i
coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto
le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto
salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti
della serenità della famiglia. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile,
Sentenza del 3 ottobre 2008, n. 24574).
In
caso di disaccordo tra coniugi sull’indirizzo familiare, a norma
dell’art. 145 del codice civile entrambi possono chiedere (la richiesta
non necessita di alcuna formalità) l’intervento del giudice del luogo,
il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli
conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere
una soluzione concordata.
Qualora
il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o
altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare,
se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice
adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più
adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare.
La
norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in
considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili
contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all’istituto della
separazione personale.
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