L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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lunedì 19 ottobre 2015

CAMBIO DI RESIDENZA E DIRITTO DI VISITA.



Se la distanza della nuova residenza è accettabile il diritto di visita del padre non viene leso.

Può cambiare la propria residenza in un’altra città la ex moglie, presso cui sono stati collocati i figli minori, se la distanza rispetto all’ex coniuge è ridotta e non impedisce a quest’ultimo di poterli vedere. A dirlo è una recente ordinanza della Cassazione [1].

La vicinanza tra le due residenze e la conseguente facilità di trasferimento non mette in crisi i rapporti tra la prole e il papà (nel caso di specie i due luoghi erano Rovigo e Padova).

Il genitore, quindi – che in linea generale non può cambiare città, portando con sé anche i figli, perché così facendo pregiudicherebbe il diritto/dovere di visita del papà – ha ampia libertà di spostamento quando la ridotta distanza tra le due città non costituisce pericolo per il mantenimento dei rapporti tra i figli minori e il padre.

E ciò vale sia che il giudice abbia pronunciato l’affidamento esclusivo che – come regola vuole – abbia pronunciato l’affidamento condiviso.

Il trasferimento di residenza della donna è dunque lecito perché non si pone in contrasto con l’interesse dei minori a mantenere un rapporto con l’altro genitore, magari con un potenziamento del diritto di visita dell’uomo nei week-end.

In soldoni, il mutamento di residenza effettuato autonomamente dal genitore collocatario dei figli minori è lecito quando la vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l’altro genitore.


[1] Cass. ord. n. 6208/14 del 17.03.2014.


lunedì 5 ottobre 2015

EDUCARE I FIGLI

Giugliano, ragazzo costretto al freddo e torturato con scariche. Arrestato il padre, punire era il suo "modo di educare"

Questa volta la realtà supera la fantasia o le notizie provenienti dai fronti di guerra. No, questa volta non è una scena del film 'Io vi troverò' con Liam Neeson, tantomeno un altro capitolo dei metodi usati dai terroristi dell'Isis o dalla repressione in Cina, che rappresentano alcuni tra gli ultimi precedenti in 'materia'. Questa volta la tortura con scariche elettriche la praticava - secondo quello che ritengono i carabinieri - un padre nei confronti del figlio. Anni di sofferenze e maltrattamenti di cui era stata vittima anche la moglie dell'uomo prima che si decidesse a scappare e denunciare tutto.
L'orrore a Giugliano (Napoli), dove un ragazzo di 12 anni veniva costretto dal padre a rimanere fuori casa a torso nudo al freddo dell'inverno dove veniva bagnato con secchi di acqua gelata. In altre occasioni, invece, le torture. Per quale motivo? Secondo quanto appurato dai carabinieri il cui lavoro investigativo è finito sul tavolo della Procura di Napoli Nord, il protagonista delle torture non era né drogato né alcolizzato. Ma - forse la cosa aggrava ancora di più il quadro, qualora fosse confermato nelle successive fasi della vicenda giudiziaria - ricorreva a forme estreme di punizione per imporre metodi autoritari nell'educazione dei figli. Così i carabinieri di Varcaturo, stazione dipendente della compagnia di Giugliano (Napoli) hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 47 enne algerino, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della moglie e di uno dei figli.
Le indagini sono partite dalla denuncia della donna, che pochi giorni fa, per la prima volta, ha riferito ai carabinieri di una stazione del Molise (regione ove, a seguito delle vessazioni, si era rifugiata con i figli) i gravi episodi di continui maltrattamenti e sevizie di cui era vittima da anni.
I militari, dopo aver effettuato accertamenti, hanno riferito tutto alla Procura della Repubblica di Napoli Nord, in quanto i fatti si erano verificati a Giugliano. I maltrattamenti - secondo quanto riferiscono gli investigatori - continuavano da circa tre anni. Particolarmente allarmante è apparso il racconto di uno dei figli - che ora ha 15 anni ma che ne aveva 12 all'epoca - vittima di violenze fisiche e psicologiche e delle indicibili torture subite. La mamma e i minori - ci sono anche altri due figli, più piccoli, del quindicenne - si trovano attualmente in una struttura protetta, assistiti dai servizi sociali, mentre l'uomo è stato portato nella casa circondariale di Poggioreale.

lunedì 28 settembre 2015



L'abbandono del tetto coniugale come causa di addebito: Cassazione 14841/15L'abbandono del tetto coniugale come causa di addebito: Cassazione 14841/15
Addebito nella separazione. L'abbandono della casa familiare può integrare anche violazione dei doveri di assistenza. Cassazione Ordinanza n. 14841/15
La Corte di Cassazione civile, con una breve Ordinanza (la n. 14841 del 15/07/2015), conferma la decisione di merito che aveva dichiarato l'addebito della separazione al marito per il cosiddetto abbandono della casa familiare e violazione dei doveri di assistenza. In una accesa conflittualità in crescendo fra i coniugi, il marito, effettivamente, aveva lasciato l'appartamento di abitazione lasciando al loro destino moglie e figli.
Afferma la Corte: "Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo chiarisce, richiamando l'istruttoria testimoniale che, fin da alcuni mesi prima della separazione, il marito aveva abbandonato la casa coniugale, lasciando la moglie in circostanze difficili, come lo sfratto dalla casa coniugale".
La questione, come si vede, era più complessa del mero cambio di residenza (di fatto) e alla lettura delle motivazioni si può evincere che non era tanto l'abbandono della casa familiare in se ad essere stigmatizzato dal giudicante bensi la combinazione di quell'abbandono con una difficile situazione nella quale era stata lasciata la moglie, vale a dire lo sfratto dall'unità immobiliare costituente la casa familiare.


martedì 10 febbraio 2015

ADDEBITO.

Niente addebito alla moglie infedele se è stata la suocera invadente a far fallire il matrimonio



Affido condiviso, figli collocati presso la madre: il venir meno dell´affetto fra i coniugi trova anche origine nell´incompatibilità di carattere e negli scontri su questioni patri

Non scatta l’addebito della separazione a carico della moglie che intrattiene una relazione extraconiugale durante gli ultimi tempi del matrimonio se la crisi del rapporto è stato determinato dall’invadenza della madre di lui e il venir meno dell’affectio coniugalis trova origine da scontri su questioni patrimoniali e sull’incompatibilità di carattere tra i due che li portava al continuo contrasto su ogni decisione riguardante la vita familiare e i figli. Lo ha sancito la corte d’appello di Ancona che, con la sentenza 12/2014, ha respinto il ricorso di un marito separato contro la decisione del tribunale di Macerata che ha disposto l’affido condiviso dei due figli con collocamento presso la madre a cui è stata assegnata la casa coniugale e posto a carico del marito il mantenimento mensile in favore dei figli di 1.400 euro più la metà delle spese straordinarie.

La sezione promiscua ha ritenuto congruo il diniego dell’addebito della separazione a carico della ex moglie che, durante gli ultimi tempi del matrimonio ha intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo. Ma per il giudice marchigiano i problemi che hanno portato alla rottura del rapporto tra i due erano altri: in primis il forte disaccordo su questioni patrimoniali, poi l’ingerenza della madre del marito che abitava nella stessa palazzina e il carattere freddo e distaccato del coniuge, oltre il suo unico interesse per i beni e il denaro.
Al riguardo, la Corte di merito ha osservato che sull’addebito della separazione, in riferimento ai presupposti della pronuncia dell’addebito ai sensi dell’art.151 co. 2 Cc, ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell’art. 143 Cc, e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa. Ha tuttavia avvertito la giurisprudenza che il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all’art. 143 Cc, dovendo, per converso, verificare l’effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. Infatti la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Nel caso in esame, il marito basa la richiesta di addebito sulla violazione dell’obbligo di fedeltà della moglie che aveva un altro uomo, processualmente accertato: ma già il Tribunale aveva escluso che tale relazione sia causa esclusiva del venir meno dell’affectio coniugalis, poiché la crisi sfociata nella separazione persisteva da tempo e traeva origine da scontri su dispute patrimoniali e dall’incompatibilità di carattere tra i due che li portava al continuo contrasto su ogni decisione riguardante la vita familiare e i figli. 


mercoledì 9 ottobre 2013

L'assegno di mantenimento all'ex coniuge non decade se trova lavoro inadeguato La Corte di Cassazione, con sentenza n.23906 del 11 novembre 2009, ha confermato che l'assegno di mantenimento ha lo scopo di mantenere lo stesso tenore di vita che esisteva in costanza di matrimonio. Ha stabilito, infatti, che l'ex coniuge, in questo caso ex marito, deve continuare a versare l'assegno divorzile alla ex moglie, anche se giovane e ha trovato un lavoro che produce un reddito di importo insufficiente a mantenere un tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio. "Secondo l'orientamento di questa Corte espresso dalla sentenza delle sezioni unite 29 novembre 1990, n. 114 92, in tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5, come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10 - che subordina l'attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di "mezzi adeguati" - l'accertamento del diritto all'assegno divorzile va effettuato verificando innanzitutto l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986) . L'accertamento del diritto all'assegno di divorzio si articola, pertanto, in due fasi, nella prima delle quali il Giudice e' chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilita' di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso articolo 5, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (ex plurimis Cass. 12 luglio 2007, n. 15610; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040). Nella determinazione dell'assegno, il Giudice puo' desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210). Inoltre puo' dare motivatamente valore preminente, in relazione alla fattispecie, anche a uno solo dei criteri stabiliti dall'articolo 5, potendo cosi' giustificare la concessione dell'assegno anche solo in base alle condizioni economiche delle parti (Cass. 28 aprile n. 9876). Quanto, poi, all'impossibilita' di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento per ragioni obiettive, tale presupposto dell'assegno comporta che detta indisponibilita' non deve essere imputabile al richiedente (Cass. 17 gennaio 2002, n. 432). Pertanto si deve trattare d'impossibilita' di ottenere mezzi tali da consentire il raggiungimento non gia' della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio, onde l'accertamento della relativa capacita' lavorativa va compiuto non nella sfera della ipoteticita' o dell'astrattezza, bensi' in quella dell'effettivita' e della concretezza (Cass. 29 marzo 2006, n. 7117), dovendosi, all'uopo, tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto ad ogni fattore economico - sociale, individuale, ambientale, territoriale (Cass. 16 luglio 2004, n. 13169). I relativi accertamenti, attenendo al merito, sono incensurabili in questa sede se adeguatamente motivati."

domenica 6 ottobre 2013

Assegno di mantenimento.

Non ha diritto al mantenimento la ex che abbia adeguati redditi propri. Con la sentenza n. 12764 depositata ieri, 23 maggio 2013, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso di una 63enne contro la decisione della Corte d’appello di Venezia che, in riforma della pronuncia di primo grado, le aveva revocato l’assegno di mantenimento in suo favore, fissato in sede di separazione in 2.500 euro mensili. Riteneva, infatti, il giudice di merito che la donna non avesse diritto all’assegno di mantenimento in quanto dalle emergenze processuali risultava titolare di un cospicuo patrimonio che le consentiva di mantenere lo stesso «alto» tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. La sesta sezione civile della Cassazione, investita del ricorso avverso. la detta sentenza della Corte di merito, ha ritenuto che questa ha compiutamente e coerentemente ricostruito, sulla base delle emergenze probatorie in atti, il tenore di vita tenuto dai coniugi in costanza di convivenza, ritenendo, alla luce delle condizioni economiche patrimoniali della ricorrente, che queste fossero del tutto adeguate a consentire il livello di benessere già caratterizzante la convivenza coniugale, con conseguente irrilevanza dell’accertamento giudiziale concernente la consistenza economico patrimoniale dell’altro coniuge. La decisione di revocare il mantenimento disposto in favore della ricorrente in sede di separazione si pone, secondo gli Ermellini, perfettamente in linea con la specifica funzione che l’art. 156 c.c. attribuisce all’assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario, che è quella di garantire un tenore di vita pari od almeno simile a quello goduto in costanza di matrimonio. In detta prospettiva il giudice di merito deve innanzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli consentano di conservarlo indipendentemente dalla percezione dell’assegno e, in caso negativo, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In questo senso il diritto alla corresponsione dell’assegno rinviene il proprio fondamento giustificativo nell’esigenza di cercare un riequilibrio delle condizioni patrimoniali delle parti, di modo che entrambi i coniugi possano mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.