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martedì 7 marzo 2017

Mantenimento figli: darsi all'ippica costa, ma papà deve pagare…



Mantenimento figli: darsi all'ippica costa, ma papà deve pagare…
Per il Tribunale di Roma il padre che ha postato su Facebook le foto delle gare d'equitazione era favorevole alla spesa straordinaria per lo sport

Il papà è tenuto a pagare le spese straordinarie versate per i corsi di ippica della figlia nata fuori dal matrimonio: le fotografie orgogliosamente postate su Facebook dall'uomo, in data anteriore all'accordo con la ex omologato dal Tribunale dei minori, dimostrano che questi era consapevole e favorevole allo svolgimento della costosa disciplina. Lo stesso, invece, non può dirsi rispetto ai corsi di ginnastica che la giovane atleta ha deciso di seguire, in quanto non è provato che il padre abbia dato l consenso allo svolgimento della nuova attività fisica.

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, prima sezione civile, nella sentenza n. 17127/2016 che ha accolto in parte l'opposizione al decreto ingiuntivo per oltre 9mila che era stato ottenuto dalla madre della ragazzina. I giudici trovano corretta la censura avanzata contro la rivalutazione Istat degli arretrati, poiché i conti del prospetto che la ex compagna ha allegato al fascicolo monitorio non appaiono corretti. 

Tuttavia, correttamente la donna ha avanzato l'ingiunzione per ottenere il pagamento delle cifre richieste: infatti, gli accordi della coppia, ratificati dal Tribunale dei minori, da soli non bastano per ottenere l'esecuzione forzata in quando è necessario un titolo idoneo, come una condanna per diritto certo, liquido ed esigibile. Questo perché le somme a titolo di spese straordinarie per la figlia, infatti, vanno esattamente quantificate.

Per il Tribunale, il padre è tenuto a pagare la sua parte per quanto riguarda il conto del circolo ippico: il suo consenso alla costosa attività sportiva praticata dalla figlia, infatti, deve ritenersi implicito poichè l'uomo non solo non ha mai comunicato il suo dissenso all'ex per il futuro in caso l'impegno fosse diventato insostenibile, ma, anzi, ha pubblicato con orgoglio su Facebook le foto delle gare, dimostrando di accettare consapevolmente e favorevolmente l'attività.

Diverso il discorso per le spese per le lezioni di ginnastica, dalle quali il giudice ritiene di esonerare il genitore: l'attività svolta presso l'associazione dilettantistica, spiega la sentenza, è diversa e isolata rispetto all'equitazione che la giovane invece svolge a livello agonistici.

Sul tema delle spese straordinarie, la Corte di Cassazione ha, in realtà, affermato che "non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie", poiché trattasi di una decisione "di maggiore interesse" per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011).

La Corte, inoltre, ha ribadito che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all'interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (ad esempio quelle conseguenti alla scelta dell'università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. VI sez. civ., ord. 10 giugno 2016, n. 12013).



domenica 5 marzo 2017

Lecito registrare la telefonata e usarla come prova



Lecito registrare la telefonata e usarla come prova
A meno che l'interlocutore non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta

La telefonata registrata su nastro magnetico può essere utilizzata come fonte di prova, ma questo soltanto se la persona contro la quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione è realmente avvenuta né che abbia avuto il tenore che risulta dal nastro e sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 5259/2017 (qui sotto allegata), con cui il collegio si è pronunciato su una lite in materia di riscatto agrario. 

L'originario attore, infatti, aveva convenuto innanzi al Tribunale un uomo chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto di riscatto agrario, in qualità di proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, in relazione a un terreno che il convenuto aveva acquistato, unitamente a un altro, in violazione del suo diritto di prelazione. Domanda che veniva respinta sia in primo che in secondo grado.

Tra i motivi di impugnazione in Cassazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello non ha valutato a fini probatori la registrazione fonografica di due telefonate che egli aveva prodotto in giudizio. La Suprema Corte, nel dichiarare l'illegittimità dell'intero ricorso, sull'utilizzo delle registrazioni come prova richiama la giurisprudenza di Cassazione (sentenza 11 settembre 1996, n. 8219, in linea con la precedente sentenza 11 dicembre 1993, n. 12206) alla quale ritiene di dare continuità.

In particolare, la Core chiarisce che "la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, a norma dell'art. 2712 cod. civ., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta e che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, sempre che non si tratti di conversazione svoltasi tra soggetti estranei alla lite".

Tale giurisprudenza ha inoltre chiarito che, affinché il giudice possa dedurre argomenti di prova da una registrazione su nastro magnetico è necessario che almeno una delle parti, tra le quali la conversazione stessa si sia svolta, sia parte in causa. Nel caso esaminato le conversazioni si erano svolte tra soggetti estranei alla lite, dunque la Corte d'Appello ha correttamente escluso la valenza probatoria di tali elementi.




giovedì 5 gennaio 2017

Mantenimento: l'obbligo resta se il figlio è apprendista



Mantenimento: l'obbligo resta se il figlio è apprendista
Per la Corte d'appello di Roma l'apprendistato non permette di per sé il raggiungimento dell'autosufficienza economica
Il figlio apprendista va mantenuto dal genitore, non potendosi ritenere che egli sia economicamente indipendente solo perché è titolare di un contratto di apprendistato.
Per la Corte d'appello di Roma, un simile contratto è infatti divergente rispetto a quello di lavoro subordinato, sotto diversi aspetti tra i quali rientrano anche i profili retributivi.
Di conseguenza non è possibile addurre a sostegno della presunta totale autosufficienza economica del figlio la mera prestazione di lavoro in qualità di apprendista, in quanto questa non è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica.
A tal fine non rileva infatti il mero godimento di un reddito quale che sia, ma per potersi manlevare dall'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento è necessario fornire anche la prova dell'effettivo trattamento economico che, in relazione al rapporto di apprendistato, il figlio percepisce.
Più precisamente, occorre dimostrare che tale trattamento è non solo proporzionato e sufficiente in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della Costituzione, ma pure idoneo ad assicurare l'autosufficienza economica dell'apprendista, con riferimento anche alla durata del rapporto, sia passata che futura.
E proprio così argomentando, con la sentenza numero 6080/2016 qui sotto allegata il giudice capitolino ha respinto l'appello di un padre, confermando l'importo di 280 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento dallo stesso dovuto al figlio apprendista (che peraltro nel frattempo si era anche dimesso per problemi di salute ed era tornato ad essere disoccupato).

lunedì 2 gennaio 2017

Quando si può prendere il Tfr del coniuge divorziato?



Quando si può prendere il Tfr del coniuge divorziato?
La quota di trattamento fine rapporto spetta solo se si prende l’assegno di mantenimento e si è ancora single. Ecco quando si ha diritto e quanto si prende.
 Non più del 40%. Ma scusate se è poco. E’ la quota che, a certe condizioni, uno dei due coniugi divorziati può pretendere dal Tfr dell’altro. A quali condizioni? La prima riguarda il calcolo riferito al tempo in cui il lavoro del coniuge è coinciso con il matrimonio. Tanto hai lavorato mentre eravamo sposati, tanto mi spetta (mai, comunque, oltre la soglia del 40% del suo trattamento fine rapporto). C’è poco da piangere: questa percentuale si aggiunge all’assegno di mantenimento e all’eventuale pensione di reversibilità. Sempre che si abbia diritto a tutto quanto.
E’ la legge sul divorzio [1] a stabilire che se un lavoratore ha messo definitivamente la parola “fine” al suo matrimonio deve corrispondere una quota del suo Tfr all’ex marito o all’ex moglie, anche se già versa l’assegno di mantenimento. Sempre che l’altro (o l’altra) non si sia risposato (o risposata). La legge, infatti, recita: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».
Vediamo, allora, nel dettaglio quando si può prendere il Tfr dal coniuge divorziato.
Il diritto a prendere il Tfr dal coniuge divorziato
Per avere diritto a prendere il Tfr dal coniuge divorziato ci devono essere un paio di premesse: che chi pretende il Tfr percepisca già l’assegno di mantenimento con cadenza periodica. Ciò vuol dire che se ha ricevuto dall’ex coniuge un assegno una tantum o, peggio ancora, non ha proprio diritto all’assegno, il Tfr dal coniuge divorziato se lo può sognare. Men che meno se chi pretende il Tfr dal coniuge divorziato si è sposato (o sposata) di nuovo. Ma se chi pretende il Tfr rimane da solo (o da sola) e l’altro (o l’altra) si risposa, allora ha diritto al Tfr dell’ex.
In linea di massima, la quota di Tfr che finisce al coniuge più debole equivale a quella parte di retribuzione che, durante il matrimonio, serve a mantenere il nucleo familiare.
Ci sono, però, altri presupposti per avere diritto al Tfr dal coniuge divorziato. Se il trattamento di fine rapporto è maturato prima della sentenza di divorzio, sarà il giudice a stabilire se il Tfr deve essere o meno versato. Se, invece, il Tfr è maturato dopo il divorzio, chi dei due pretende la quota di quel trattamento di fine rapporto deve avanzare un’istanza affinché il suo diritto venga verificato e riconosciuto. E qui si torna al punto di prima: il giudice dovrà accertare se il richiedente percepisce periodicamente l’assegno di mantenimento ed è rimasto single.
 Tfr dal coniuge divorziato: quanto si prende
L’abbiamo accennato prima: la percentuale di Tfr del coniuge divorziato dovuta all’ex coniuge arriva al massimo al 40% dell’indennità che riguarda gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio [2]. Vale a dire: la quota maturata prima di convolare a nozze e dopo la sentenza di divorzio non viene calcolata. Spetta, invece, quella che concerne il periodo di separazione legale, in quanto questa fase, legalmente, fa parte del matrimonio.
Attenzione, però: se il coniuge che deve versare la quota di Tfr ha già chiesto e ottenuto un anticipo sul trattamento di fine rapporto dalla sua azienda, la somma incassata a tale titolo non deve essere calcolata su quel 40%: rientra, infatti, nel patrimonio del coniuge lavoratore e, quindi, non può essere revocato né preteso dall’ex marito o dall’ex moglie.
Facciamo due conti utilizzando la calcolatrice che la Cassazione ha usato per stabilire quanto si può prendere del Tfr del coniuge divorziato [3]:
  • primo dato: il 40% del Tfr che il coniuge lavoratore ha percepito o sta percependo;
  • secondo dato: quel 40% va suddiviso per il numero di anni lavorati in azienda;
  • terzo e ultimo dato: moltiplicare il risultato per gli anni di matrimonio (compreso il periodo di separazione fino alla sentenza di divorzio) durante i quali il coniuge ha prestato servizio in azienda.
Tradotto in cifre:
  • il coniuge lavoratore ha accantonato 40.000 euro di Tfr. Il 40% è pari a 16.000 euro;
  • il coniuge ha lavorato 10 anni in quell’azienda. 16.000 euro diviso 10 fa 1.600 euro;
  • il coniuge ha ottenuto la sentenza di divorzio dopo 9 anni di matrimonio (prendiamo il caso della solita crisi del settimo anno, più un annetto di separazione ed i tempi tecnici per la sentenza di divorzio). 1.600 euro moltiplicato per 9 fa 14.400 euro. E’ la cifra che deve versare.
A meno che… A meno che il coniuge lavoratore (ormai abbiamo chiamato così quello che deve corrispondere la quota di Tfr all’altro) si dimetta dal lavoro prima della sentenza di divorzio. In questo caso, il Tfr lo tiene per sé. E l’altro coniuge resta a bocca asciutta [4].
[1] Legge 890/1970.
[2] Art. 12, legge 890/1970.
[3] Cass. sent. n. 348/2012.
[4] Corte Cost., sent. n. 463/2002 e Cass. sent. n. 21002/2008.