Mantenimento:
l'obbligo resta se il figlio è apprendista
Per la Corte
d'appello di Roma l'apprendistato non permette di per sé il raggiungimento
dell'autosufficienza economica
Il figlio apprendista va mantenuto dal genitore, non potendosi ritenere che egli
sia economicamente indipendente solo perché è titolare di un contratto di
apprendistato.
Per la Corte d'appello di Roma, un simile
contratto è infatti divergente rispetto a quello di lavoro subordinato, sotto
diversi aspetti tra i quali rientrano anche i profili retributivi.
Di conseguenza non è possibile addurre a sostegno
della presunta totale autosufficienza economica del figlio la mera prestazione
di lavoro in qualità di apprendista, in quanto questa non è di per sé tale
da dimostrarne la totale autosufficienza economica.
A tal fine non rileva infatti il mero godimento di un
reddito quale che sia, ma per potersi manlevare dall'obbligo di corrispondere
l'assegno
di mantenimento è necessario fornire anche la prova
dell'effettivo trattamento economico che, in relazione al rapporto di
apprendistato, il figlio percepisce.
Più precisamente, occorre dimostrare che tale
trattamento è non solo proporzionato e sufficiente in virtù di quanto previsto
dall'articolo 36 della Costituzione, ma pure idoneo ad assicurare
l'autosufficienza economica dell'apprendista, con riferimento anche alla
durata del rapporto, sia passata che futura.
E proprio così argomentando, con la sentenza numero
6080/2016 qui sotto allegata il giudice capitolino ha respinto l'appello di
un padre, confermando l'importo di 280 euro mensili a titolo di assegno
di mantenimento dallo stesso dovuto al figlio apprendista (che
peraltro nel frattempo si era anche dimesso per problemi di salute ed era
tornato ad essere disoccupato).
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