Il diritto
dei nonni di frequentare i nipoti.
Nonni e nipoti: un rapporto fondamentale.
Leggiamo insieme il nuovo art. 317 bis del
codice civile, introdotto dal Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154,
intitolato *Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a
norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 del 8–1–2014, ed entrato in vigore il 7 febbraio
2014:
Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti Gli
ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi
con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale e’ impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo
di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più
idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo
comma.
Si tratta di un cambiamento importante per tutti i nonni
che si trovano ad avere difficoltà nel mantenere i rapporti con i nipoti,
specialmente in caso di separazioni conflittuali, che magari hanno visto il trasferimento
altrove di parti della famiglia disgregata.
Prima di questa disposizione, i nonni non avevano un
vero e proprio diritto a frequentare i nipoti, ma potevano
riuscire a ottenere provvedimenti in materia solo «di riflesso», agendo sulla
regola prevista per i genitori di consentire ai minori di mantenere rapporti
con gli ascendenti di ciascun ramo, con qualche difficoltà interpretativa ed
applicativa.
Con questa nuova norma, invece, il nonno cui viene
negato di vedere il nipote nella misura giusta, diventa titolare di un vero e
proprio diritto, tanto che in caso di problemi
può ricorrere al tribunale affinché il giudice ordini a chi di dovere, con i
contenuti più adatti al caso concreto e alle sue particolarità, di consentire
questo rapporto in modo corretto.
È una novità positiva che riguarda un tema che mi è
capitato di affrontare svariate volte sia nella vita professionale sia sulle
pagine di questo blog.
Per la presentazione di questo tipo di ricorso, sempre
al fine di agevolare gli utenti dando quella chiarezza che voglio rimanga la
nostra cifra distintiva, abbiamo definito una tariffa di tipo flat nel nostro listino,
valido per tutto il territorio nazionale, che consente alle persone che ne
hanno bisogno di sapere con buona approssimazione il costo di una assistenza di
questo genere.
La competenza per questo tipo di ricorso spetta al tribunale
dei minorenni, in base all’ultima parte del comma 1° dell’art. 38 disp.
att. cod. civ., così come riformulato dal provvedimento legislativo in esame.
Se il diritto dei «nonni» di vedere e frequentare i
nipoti non viene consentito dallo Stato, questi può esserne dichiarato
responsabile e condannato al risarcimento del danno. Infatti, la Corte
europea per i diritti dell’uomo, con la sentenza del 20 gennaio
2015 (Manuello e Nevi), ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8
della Convenzione Europea per il mancato rispetto del diritto alla vita privata
e familiare di due cittadini Italiani, nonni di una minore, privati del
rapporto con la propria nipote per oltre 12 anni.
Nessun commento:
Posta un commento