Cassazione,
anche il figlio sposato va mantenuto se rimane a vivere con i genitori
Il matrimonio non è sempre motivo
sufficiente a far cessare l’obbligo di mantenimento
I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli anche
una volta che questi abbiano raggiunto la maggiore età qualora non siano ancora
economicamente indipendenti. Lo si desume dall’articolo n. 147 del codice
civile (Doveri versi i figli) in base al quale “il matrimonio impone ad ambedue
i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
La Corte di Cassazione ha affrontato tale questione
più volte, soffermandosi in particolare anche sull’ipotesi in cui il figlio
maggiorenne si sposi. Il nodo da sciogliere è il seguente: con il
matrimonio si può ritenere raggiunta da parte del figlio quella autosufficienza
economica che fa venire meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori?
Le sentenze della Suprema Corte, soprattutto le meno
recenti, sembrano fornire al quesito una risposta affermativa in quanto il
matrimonio determina il sorgere di una nuova famiglia. I coniugi fanno parte di
un nuovo nucleo e assumono essi stessi degli obblighi di assistenza morale e
materiale l’uno nei confronti dell’altro.
Ma le pronunce più recenti hanno rimesso in
discussione la questione; in particolare con la sentenza n. 1585/2014 gli
Ermellini hanno precisato che tale principio non ha valore assoluto ma
potrebbero esserci delle eccezioni anche di fronte alla nascita di una nuova
famiglia.
E’ il caso della vicenda da cui ha origine la sentenza
in questione, che ha come protagonista una donna che si era sposata ma aveva
continuato a vivere con la madre; quest’ultima era a sua volta separata dal
marito, da cui riceveva un assegno di mantenimento.
Dopo il matrimonio della figlia, il padre si era
rivolto al Tribunale chiedendo di essere esonerato dal versamento dell’assegno.
Secondo l’uomo la figlia ormai si era creata una nuova famiglia e, quindi,
doveva ritenersi economicamente indipendente.
Investita della questione la Corte di Cassazione ha
invece dato ragione alla figlia riconoscendo come il matrimonio nel suo caso
non avesse determinato alcun mutamento di condizione economica. La donna,
infatti, era rimasta a vivere con la madre.
Ne consegue che l’obbligo di mantenimento da parte dei
genitori nei confronti dei figli non viene meno se, dopo il matrimonio, non si
concretizza alcun cambiamento effettivo nella vita dei coniugi rispetto al
periodo antecedente le nozze, e se gli sposi continuano a vivere assieme ai
genitori in ragione delle loro difficoltà economiche.
In questo caso, infatti, secondo gli Ermellini bisogna
fare una distinzione tra il matrimonio inteso come semplice “atto”, ovvero una
celebrazione da cui deriva la nascita del vincolo coniugale, e il matrimonio
inteso come vero e proprio “rapporto coniugale” che fa scaturire anche i
reciproci obblighi di assistenza e di contribuzione ai bisogni della famiglia.
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