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mercoledì 2 novembre 2016

Cassazione, anche il figlio sposato va mantenuto se rimane a vivere con i genitori



Cassazione, anche il figlio sposato va mantenuto se rimane a vivere con i genitori
Il matrimonio non è sempre motivo sufficiente a far cessare l’obbligo di mantenimento
I genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli anche una volta che questi abbiano raggiunto la maggiore età qualora non siano ancora economicamente indipendenti. Lo si desume dall’articolo n. 147 del codice civile (Doveri versi i figli) in base al quale “il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”.
La Corte di Cassazione ha affrontato tale questione più volte, soffermandosi in particolare anche sull’ipotesi in cui il figlio maggiorenne si sposi. Il nodo da sciogliere è il seguente:  con il matrimonio si può ritenere raggiunta da parte del figlio quella autosufficienza economica che fa venire meno l’obbligo di mantenimento a carico dei genitori?
Le sentenze della Suprema Corte, soprattutto le meno recenti, sembrano fornire al quesito una risposta affermativa in quanto il matrimonio determina il sorgere di una nuova famiglia. I coniugi fanno parte di un nuovo nucleo e assumono essi stessi degli obblighi di assistenza morale e materiale l’uno nei confronti dell’altro.
Ma le pronunce più recenti hanno rimesso in discussione la questione; in particolare con la sentenza n. 1585/2014 gli Ermellini hanno precisato che tale principio non ha valore assoluto ma potrebbero esserci delle eccezioni anche di fronte alla nascita di una nuova famiglia.
E’ il caso della vicenda da cui ha origine la sentenza in questione, che ha come protagonista una donna che si era sposata ma aveva continuato a vivere con la madre; quest’ultima era a sua volta separata dal marito, da cui riceveva un assegno di mantenimento.
Dopo il matrimonio della figlia, il padre si era rivolto al Tribunale chiedendo di essere esonerato dal versamento dell’assegno. Secondo l’uomo la figlia ormai si era creata una nuova famiglia e, quindi, doveva ritenersi economicamente indipendente.
Investita della questione la Corte di Cassazione ha invece dato ragione alla figlia riconoscendo come il matrimonio nel suo caso non avesse determinato alcun mutamento di condizione economica. La donna, infatti, era rimasta a vivere con la madre.
Ne consegue che l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori nei confronti dei figli non viene meno se, dopo il matrimonio, non si concretizza alcun cambiamento effettivo nella vita dei coniugi rispetto al periodo antecedente le nozze, e se gli sposi continuano a vivere assieme ai genitori in ragione delle loro difficoltà economiche.
In questo caso, infatti, secondo gli Ermellini bisogna fare una distinzione tra il matrimonio inteso come semplice “atto”, ovvero una celebrazione da cui deriva la nascita del vincolo coniugale, e il matrimonio inteso come vero e proprio “rapporto coniugale” che fa scaturire anche i reciproci obblighi di assistenza e di contribuzione ai bisogni della famiglia.

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