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lunedì 17 ottobre 2016

Ecco quando il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno



Ecco quando il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno
Casi e presupposti in cui al tradimento può seguire una condanna per risarcimento danni
Fiumi di pagine hanno alimentato nel corso degli anni la giurisprudenza in tema di infedeltà e addebito della separazione: il codice civile, all'art. 143, prevede espressamente quali sono "I diritti e doveri reciproci dei coniugi". In base a tale norma i coniugi sono tenuti non solo a collaborare nell'interesse della famiglia, a vivere sotto uno stesso tetto e a garantirsi una reciproca assistenza morale e materiale, l'art. 143 pone a carico delle parti anche un obbligo reciproco alla fedeltà.

Cosa accade in caso di comportamenti contrari al dovere di fedeltà?
Innanzitutto in sede di separazione, il giudice, se accerta che il comportamento di un coniuge è stato contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151 c.c.), dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi questa sia addebitabile.
Naturalmente l'addebito non consegue automaticamente alla mera presa d'atto dell'avvenuto tradimento: è, infatti, necessario accertare se la violazione del dovere di fedeltà abbia assunto specifica efficienza causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se la relazione extra coniugale sia intervenuta quando la coppia era già in crisi per altri motivi.

Diverse le pronunce in cui si è ricordato che al coniuge infedele non è addebitabile la separazione se il tradimento non è stato la causa scatenante della crisi matrimoniale, crisi che, invece, era già in atto ed era stata provocata da altre ragioni. Si veda in proposito:"Separazione: addebito al marito infedele se non prova che l'amante è arrivata quando il matrimonio era già in crisi".

In sostanza solo quando la relazione è naufragata per colpa del coniuge fedifrago e del suo comportamento infedele, allora il tradimento può essere davvero motivo di addebito della separazione.

Il risarcimento del danno in favore del coniuge tradito
La Cassazione, tuttavia, si è spinta oltre, arrivando a riconoscere al coniuge tradito addirittura il diritto al risarcimento del danno, in quanto la violazione degli obblighi coniugali è idonea a integrare un vero e proprio illecito civile, vista la natura giuridica, oltre che morale, dei doveri derivanti dall'unione.

In una sentenza del 2005 (n. 9801/2005) la Corte aveva fatto notare che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio non sono di carattere esclusivamente morale, ma hanno natura giuridica, come si desume dal riferimento, contenuto nell'art. 143 c.c., alle nozioni di dovere, di obbligo e di diritto nonché dall'espresso riconoscimento, nell'art. 160 c.c., della loro inderogabilità e dalle conseguenze di ordine giuridico che l'ordinamento fa derivare dalla loro violazione. Cosicché deve ritenersi che l'interesse di ciascun coniuge nei confronti dell'altro alla loro osservanza abbia valenza di diritto soggettivo.

Prendendo spunto da questa posizione, nella nota sentenza n. 18853/2011, la prima sezione civile della Cassazione ha precisato che la violazione di quei doveri non trova necessariamente la propria sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma può anche, ove ne sussistano tutti i presupposti secondo le regole generali, integrare gli estremi di un illecito civile.

Presupposti per ottenere il risarcimento
Per la Corte, però, non è sufficiente in tal senso la mera violazione dei doveri matrimoniali, e neppure la pronuncia di addebito della separazione: questi non possono di per sè e automaticamente integrare una responsabilità risarcitoria, dovendo, in particolare, quanto ai danni non patrimoniali, riscontrarsi la concomitante esistenza di tutti i presupposti per cui viene riconosciuta detta responsabilità ossia la concreta violazione del dovere coniugale, la sussistenza del danno ingiusto e la prova del nesso causale tra violazione commessa e danno procurato.

Nel caso dell'infedeltà va dimostrato, precisa il Collegio, che questa "per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità)" oppure se "l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sè insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto".

La Cassazione aggiunge che l'azione non è impedita dal fatto che i coniugi siano addivenuti a separazione consensuale e la separata azione per il risarcimento dei danni prodotti dalla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio e riguardanti diritti costituzionalmente protetti è esperibile anche in mancanza di addebito della separazione.

L'indirizzo innovativo della Cassazione ha trovato conferma in diverse pronunce recenti: nell'ordinanza 19193/2015 la Suprema Corte ha confermato la condanna al risarcimento dei danni di un ex marito che aveva, con un atteggiamento equivoco e mistificatorio, indotto la moglie a ritenere superata la pregressa crisi coniugale mentre, per anni, aveva portato avanti una convivenza con altra donna di cui erano a conoscenza almeno i parenti dell'uomo. Tale comportamento aveva provocato uno stato di depressione grave nella moglie, oltre che una grave lesione della dignità personale, ponendosi come produttivo di danni risarcibili.

Da questo indirizzo ha preso le distanze, di recente, il Tribunale di Roma (sentenza 25 giugno 2015), affermando che non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per violazione dei doveri coniugali, se non c'è stata una pronuncia di addebito della separazione (per approfondimenti: Lei lo ha tradito più volte? Nessun risarcimento danni all'ex marito se non c'è l'addebito della separazione).

Per il Tribunale capitolino non può escludersi un rapporto di accessorietà tra addebito e domanda risarcitoria: trattandosi di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il medesimo dovrebbe essere necessariamente azionato nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguente preclusione di un'azione successiva che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con il giudicato già in precedenza formatosi sulla separazione.



giovedì 6 ottobre 2016

Stop mantenimento se lui paga anche il mutuo

Stop mantenimento se lui paga anche il mutuo
L’assegno viene diminuito o addirittura cancellato se l’ex coniuge provvede a versare la rata mensile alla banca.
 Non deve versare alcun mantenimento alla moglie l’ex coniuge che, con un reddito medio-basso, già si accolla, per ordine del giudice, le rate del mutuo sulla casa coniugale e, contemporaneamente, versa l’assegno di mantenimento per i figli. A dirlo è la Cassazione in una ordinanza [1] pubblicata qualche ora fa.
 È salvo così l’uomo che già doveva versare alla moglie l’assegno di mantenimento e, nello stesso tempo, poiché a quest’ultima era stata assegnata la casa coniugale e collocati i figli, anche il mantenimento di questi ultimi. Tre oneri insieme (banca, moglie e figli) sono davvero troppi per chi non guadagna a sufficienza già per sé. E così, secondo i giudici, è legittimo chiedere la revisione delle condizioni di separazione e ottenere la cancellazione almeno dell’obbligo di versamento dell’assegno mensile alla donna.
 Prima di stabilire se, e in quale misura, è dovuto il mantenimento, il giudice deve innanzitutto porre a confronto le due diverse posizioni di reddito tra i due coniugi: nel fare ciò, il tribunale deve sempre considerare l’onere che spetta a chi è tenuto a versare l’assegno per il mantenimento della prole e l’eventuale rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento posseduto in comproprietà con l’ex.
Bisogna, insomma, che il magistrato consideri sempre l’incidenza di tali esborsi, certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito, di questi tempi, da molti uomini.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 17 febbraio – 8 aprile 2015, n. 7053
Presidente Di Palma – Relatore Cristiano
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 21.2.013, ha respinto l’appello proposto da U.D.G. contro la sentenza del tribunale che aveva pronunciato la sua separazione dalla moglie L.S., ponendo a suo carico l’obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400 mensili annualmente rivalutabili.
La corte territoriale, per ciò che ancora interessa nella presente sede, ha rilevato che l’appellante, maresciallo della G.d.F., godeva di un reddito da lavoro annuo pari a
circa il triplo di  quello dell_a S., operatrice presso un cali enter, che inoltre la signora, cui in sede di separazione era stata assegnata la casa familiare (in comproprietà di entrambi i coniugi), dove avrebbe dovuto continuare a risiedere insieme ai due figli minori, era stata sostanzialmente costretta a cercare una nuova abitazione, per la quale versava un canone mensile di € 900, mentre il D.G. abitava presumibilmente nell’appartamento, di cui aveva ottenuto la riconsegna sin dal 2008, pagando interamente la rata del mutuo contratto per l’acquisto; che dunque la posizione del marito, che godeva di stabilità lavorativa, di maggiori entrate economiche e non aveva spese abitative, era ben più favorevole di quella della moglie e giustificava il riconoscimento dell’assegno nella misura stabilita dal primo giudice.
2)La sentenza è stata impugnata da U.D.G. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, resistito dalla S. con controricorso.
Il ricorrente, denunciando vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamenta, sotto un primo profilo, che la corte territoriale non abbia tenuto conto delle prove documentali da lui prodotte al fine di dimostrare che il suo reddito netto, di € 2050 mensili, è gravato, oltre che dall’assegno di mantenimento corrisposto alla moglie, anche da quello (di € 527 mensili) che versa per i figli, dalla rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa (di € 628 mensili) e da un’ulteriore rata fissa (di E 140 mensili) a rimborso di un altro finanziamento, e che, pertanto, detratte tali spese fisse, la somma che gli resta, di poco più di 300 euro mensili, è del tutto insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana; deduce, sotto altro profilo, che non è vero che egli abita nella casa coniugale, della quale la S. detiene in via esclusiva le chiavi, che non gli sono mai state riconsegnate. 3) 11 motivo appare, nella sua prima parte, manifestamente fondato, atteso che, nel porre a confronto le due diverse posizioni reddituali dei coniugi, la corte territoriale ha totalmente omesso di considerare che il D.G. corrisponde un assegno per il mantenimento dei due figli; il giudice, inoltre, dopo aver dato atto che il ricorrente si è interamente accollato la rata del mutuo contratto per l’acquisto dell’appartamento che possiede in comproprietà con la moglie, non ha tenuto conto neppure di tale onere, affermando contraddittoriamente che sul ricorrente non gravano spese abitative. Risulta pertanto omessa la doverosa valutazione dell’incidenza di tali esborsi – certamente non esigui rispetto allo stipendio percepito dal D.G. – sulla complessiva situazione economica dei ricorrente da porre a raffronto con quella della S., solo all’esito della quale potrà stabilirsi se, ed in quale misura, quest’ultima abbia diritto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Nella sua seconda parte il motivo appare invece inammissibile, atteso che il ricorrente, il quale ha dichiarato di risiedere in via degli Zigoli 10, ovvero all’indirizzo in cui si trova la casa familiare, non ha chiarito perché il solo fatto che la moglie non gli abbia restituito le chiavi dell’appartamento gli impedirebbe di rientrarne in possesso e di abitarvi.
Si dovrebbe pertanto concludere per il parziale accoglimento dei ricorso, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
La S. ha depositato memoria.
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla S. che, nella memoria, riferisce di nuove circostanze di fatto di cui non può tenersi conto nella presente sede di legittimità e che se mai, ricorrendone i presupposti processuali, potranno essere fatte valere nel corso del giudizio di rinvio._
II ricorso va pertanto parzialmente accolto, con conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento to siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in esso menzionati.
[1] Cass. ord. n. 7053/15 dell’8.04.2015.



lunedì 26 settembre 2016

Mantenimento alla donna che decide di dedicarsi alla casa



Mantenimento alla donna che decide di dedicarsi alla casa
Separazione e divorzio: se la scelta della donna di non lavorare e dedicarsi alla famiglia è condivisa da entrambi i coniugi, a quest’ultima spetta l’assegno di mantenimento anche se ha un potenziale lavorativo.
 Non basta un titolo professionale in capo all’ex moglie per evitare di versarle il mantenimento. L’assegno mensile alla donna, conseguente alla separazione dei coniugi, spetta anche se questa abbia un potenziale lavorativo (perché dotata di laurea e iscritta in un albo professionale) se, per una scelta condivisa con il marito, abbia deciso di dedicarsi alla casa e rinunciare alla libera professione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata ieri [1].
 Secondo la Corte, in caso di separazione non serve appellarsi al fatto che la donna abbia titoli per esercitare una determinata professione (nella specie, quella di commercialista per via dell’iscrizione al relativo albo) per escludere il pagamento, da parte dell’ex marito, dell’assegno di mantenimento: se «l’impiego» delle competenze della donna per il ménage quotidiano della casa e della famiglia è stato frutto di «una scelta condivisa» durante il matrimonio, scelta «finalizzata a limitare il tempo dedicato al lavoro e a non svolgere l’impegnativa attività professionale» proprio per «non sottrarre ulteriore tempo alla vita familiare», allora quest’ultima ha diritto a essere mantenuta. La rinuncia a una carriera professionale, fatta anche nell’interesse dell’ex marito, ha diritto a un compenso dopo la separazione. E questo compenso si chiama assegno di mantenimento. Che spetta almeno finché non si metta in proprio e guadagni almeno quanto l’ex marito.
 La sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 13 giugno – 21 settembre 2016, n. 18542
Presidente Ragonesi – Relatore Bisogni
Fatto e diritto
Rilevato che in data 22 aprile 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta
Rilevato che
·  II Tribunale di Torino, con sentenza n. 6939/2008, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi E.V. e M. A. C., ha respinto le reciproche domande di addebito e ha disposto a carico del Celia un assegno mensile di mantenimento di 750 euro in favore della V..
·  La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza n. 2354/13.
·  Ricorre per cassazione M. A. C. affidandosi a sei motivi di ricorso tutti relativi alla insussistenza del diritto all’assegno e alla quantificazione del suo ammontare.
·  Si difende con controricorso E.V..
Ritenuto che
·  Con il primo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c. c. e 1′ omesso esame di un fatto decisivo della controversia. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha adottato dati non comparabili per accertare la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento richiesto dalla V. in quanto ha preso in considerazione il suo reddito imponibile e non
quello netto.
·  Il motivo appare inammissibile o, comunque, infondato perché sebbene la Corte di appello abbia fatto riferimento al reddito imponibile dichiarato dal ricorrente ha poi compiuto una valutazione più articolata della sua capacità economica reale che tiene evidentemente conto dell’imposizione fiscale sul reddito.
·  Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c..
il ricorrente censura la sentenza di appello in quanto ha considerato come parti del reddito anche i versamenti integrativi di natura volontaria.
·  La censura appare infondata in quanto sono stati correttamente presi in considerazione dalla Corte distrettuale quel versamenti che attestano l’entità del reddito disponibile del ricorrente ai fini della decisione sul diritto della V. a un assegno di mantenimento.
·  Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. Ii ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia violato l’art. 156 c.c. laddove ha ritenuto che la V. non disponga di redditi propri sufficienti ad assicurarle un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, tenore di vita che la Corte di appello ha ricostruito assumendo erroneamente che la V. era in condizione di non lavorare perchépoteva contare sulle capacità reddituali del marito. Contesta altresì il ricorrente la quantificazione dell’assegno in quanto idonea a creare una sperequazione a vantaggio del coniuge pretesamente debole.
·  Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo della controversia. il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha omesso di fatto la valutazione del patrimonio immobiliare della V. e ha compiuto una arbitraria valutazione di equivalenza “numerica” delle consistenze patrimoniali dei due ex coniugi.
·  I due motivi appaiono inammissibili in quanto intesi a una riedizione del giudizio di merito. Sono inoltre infondati quanto alla pretesa omessa valutazione di fatti decisivi come la consistenza patrimoniale degli ex coniugi, valutazione comparativa che la Corte di appello ha compiuto analiticamente valutando anche le ricadute dei due patrimoni sul comune tenore di vita. Infine la Corte distrettuale ha ritenuto legittimaiaente, in assenza di prova contraria, che l’impiego delle capacità lavorativa della V. abbia costituito l’oggetto di una scelta condivisa e finalizzata a limitare il tempo dedicato al lavoro, dalla V., all’attività di ricercatrice e a nonsvolgere l’impegnativa ulteriore attività di commercialista per non sottrarre ulteriore tempo alla vita familiare, in assenza di una impellente necessità di acquisizione di ulteriori redditi oltre a quelli già percepiti dai coniugi dallo svolgimento dalla predetta attività di ricercatrice universitaria e di rappresentante e agente commerciale.
·  Con il quinto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c il ricorrente ritiene che la Corte di appello abbia violato l’art. 156 c.c. laddove ha omesso di considerare che il tenore di vita attribuito alla V. nel corso del matrimonio era dipendente anche dal suo patrimonio immobiliare.
·  Anche questo motivo consiste in una richiesta di rivalutazione del merito della controversia basata sul preteso omesso esame delle condizioni patrimoniali della V. ai fini. della ricostruzione del tenore di vita familiare. Omesso esame che non emerge affatto dalla lettura della motivazione che prende in esame la analoga censura mossa alla decisione di primo grado.
·  Con il sesto motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. Il ricorrente ritiene che la Corte di appello non abbia valutato adeguatamente la capacità lavorativa e reddituale della V. in quanto abilitataall’esercizio della professione di commercialista.
·  Valgono anche per questo motivo le considerazioni già svolte per i precedenti. Si tratta di un profilo di merito che la Corte di appello ha già valutato rilevando che la V. svolge attività di ricercatrice universitaria dalla quale ritrae un reddito significativamente inferiore a quello del C. mentre non è contestato che la V. non abbia mai svolto, sebbene abilitata, l’attività professionale di commercialista. La Corte distrettuale ha valutato inoltre la difficoltà di intraprendere ora tale attività professionale.
·  Sussistono pertanto i presupposti per la discussione in camera di consiglio del ricorso e, qualora il Collegio condivida la relazione, per il suo rigetto.
La Corte letta la memoria difensiva del ricorrente rilevato che anche la comparazione dei redditi netti imponibili dei due coniugi, operata sulla media degli ultimi redditi percepiti e comprendendo anche i versamenti integrativi effettuati dal C. attesta la maggiore capacità reddituale di quest’ultimo;
rilevato che la Corte di appello, all’esito della valutazione e comparazione dei beni immobiliari dei coniugi C. e V. ha espresso un giudizio di sostanziale equivalenza che non può essere sindacato in questa sede attesa la analiticità e completezza della motivazione alla pari di quanto la Cortedistrettuale ha ritenuto circa la effettiva capacità lavorativa della V. e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
ritenuto che la relazione sopra riportata deve essere pertanto condivisa con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 3.100 euro di cui 100 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princIpa e a norma dell’art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

mercoledì 21 settembre 2016

Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell’indirizzo familiare?

Che cosa succede se i coniugi non riescono a trovare un accordo circa la fissazione dell’indirizzo familiare?
 In base al principio fissato dall'articolo 144 del c.c., la scelta della residenza familiare è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi, con la conseguenza che tale scelta non deve soddisfare soltanto le esigenze economiche e professionali del marito, ma deve soprattutto salvaguardare le esigenze di entrambi i coniugi e quelle preminenti della serenità della famiglia. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 3 ottobre 2008, n. 24574).
In caso di disaccordo tra coniugi sull’indirizzo familiare, a norma dell’art. 145 del codice civile entrambi  possono chiedere (la richiesta non necessita di alcuna formalità) l’intervento del giudice del luogo, il quale, ascoltati i coniugi e, se interessati, anche i figli conviventi che abbiano compiuto il 16° anno di età, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Qualora il disaccordo non sia sanato e riguardi la fissazione della residenza o altri affari essenziali relativi alla conduzione della vita familiare, se richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, il giudice adotta, con un provvedimento non impugnabile, la soluzione ritenuta più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare.
La norma suddetta, per la verità, ha trovato scarsa applicazione, in considerazione del fatto che i coniugi, in presenza di insanabili contrasti, preferiscono far ricorso direttamente all’istituto della separazione personale.

martedì 20 settembre 2016

Separazione tra sposi di paesi diversi, Sezioni Unite precisano giurisdizione



Separazione tra sposi di paesi diversi, Sezioni Unite precisano giurisdizione
10-09-2016 06:31 - Cassazione Sezioni Civili

Su tale problematica si sono espresse le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 7 settembre 2016, n. 17676.
I Supremi Giudici nel caso sottoposto al loro esame, riguardante un caso di separazione tra un cittadino italiano ed una cittadina britannica, il cui matrimonio, dal quale era nato un figlio con il quale la donna era poi tornata a vivere in Inghilterra, era stato celebrato in Italia, hanno dichiarato la competenza del giudice ordinario statale in relazione alle problematiche attinenti precipuamente la separazione personale, mentre hanno dichiarato sussistere un difetto di giurisdizione del giudice italiano in relazioni alle questioni inerenti all´affidamento ed al mantenimento del figlio minore.
I Supremi Giudici hanno precisato come questa diversificazione in ordine alla Giurisdizione sia da collegare alla applicazione al caso "de quo" del Regolamento CE n. 2201 del 2003.
Tale regolamento introduce una precisa distribuzione in ordine alla giurisdizione nei casi di separazione personale accompagnati da dinamiche relative all´affidamento di figli minori devolvendo in via esclusiva la competenza a decidere sulle domande incluse nel secondo ambito, pure se proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente.
Quando, dunque, come nella fattispecie sottoposta all´attenzione del Supremo Collegio, il minore non risiede abitualmente nello Stato membro in cui si svolge il procedimento di separazione, il suo superiore e preminente interesse col criterio di vicinanza, impongono, salvo le contemplate eccezionali deroghe, peraltro nel caso non operative, di scindere i due ambiti e di non attribuire al giudice adito per il primo procedimento d´indole matrimoniale anche la competenza a conoscere delle domande concernenti la responsabilità genitoriale, se non accettata dal coniuge convenuto e non corrispondente all´interesse del figlio minorenne.
Inoltre, hanno ancora affermato le SS.UU., qualora il giudice italiano sia investito della domanda di separazione personale dei coniugi e il giudice di altro Stato membro sia investito e competente sulla domanda di responsabilità genitoriale, a quest´ultimo spetta, anche ai sensi dell´art. 5 n. 2) del Regolamento (CE) n. 44 del 2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 nella specie applicabile ratione temporis, la giurisdizione sulla domanda relativa al mantenimento del figlio minore (non ricompresa nel campo d´applicazione del Regolamento CE n. 1201/2003: Considerando n. 11) trattandosi di domanda accessoria a quella di responsabilità genitoriale e non a quella separatizia (in tema, cfr, Cass. SU n. 2276 del 2016: Corte di Giustizia UE, sentenza 16 luglio 2015 in causa c. 184/14).
Ciò detto, e venendo alla soluzione della questione loro sottoposta, se da una parte la domanda di separazione così come proposta, ossia innanzi il tribunale campano, sembrava essere stata correttamente articolata, la giurisdizione del giudice ordinario italiano, hanno concluso le Sezioni Unite, andava negata rispetto alle domande inerenti all´affidamento e al mantenimento del figlio della coppia, in quanto devolute in via esclusiva alla competenza del giudice del Regno Unito, luogo dove appunto risiedeva il minore.