L'Avv. VANIA SCIARRA è avvocato matrimonialista specializzato nel diritto di famiglia, in particolare nella soluzione stragiudiziale e giudiziale delle controversie in ambito matrimoniale, SEPARAZIONI e DIVORZI, e nell'ambito di CONVIVENZA more uxorio.
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mercoledì 22 marzo 2017

L'ex coniuge può chiedere la restituzione del denaro investito nella ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare di proprietà dei suoceri.



L'ex coniuge può chiedere la restituzione del denaro investito nella ristrutturazione dell'immobile adibito a casa familiare di proprietà dei suoceri.
Cassazione Civile  n. 8594 dell' 11 aprile 2014.
Nel caso di lavori fatti nell'immobile adibito a casa familiare, di proprietà dei suoceri, il soggetto che ha provveduto a pagare i lavori di ristrutturazione nella casa coniugale, in seguito a separazione, può chiedere la restituzione delle somme.
A tal riguardo, per molto tempo, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, ha precisato che tale soggetto potesse esperire l'azione prevista dall'art. 2041 del codice civile ossia di arricchimento senza causa. La norma citata prevede che “chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”.
Ebbene, alla luce di quanto esposto, contrariamente a tale orientamento, la Cassazione con la pronuncia n. 8594 dell'11.04.2014, ha precisato che si deve trattare di una azione di “ripetizione dell'indebito” e non già invece una domanda di “arricchimento senza giusta causa”
Per meglio dire, nella vicenda in esame, vi è stata la richiesta di restituzione, da parte di una donna, delle somme da lei spese per ammodernare l'appartamento di proprietà dei suoceri e da questi ultimi concesso alla coppia come casa coniugale. Gli Ermellini, a tal riguardo hanno precisato che è sempre possibile, quindi, recuperare i soldi utilizzati per la ristrutturazione di una casa non propria, anche se adibita poi a tetto domestico. Infatti, sebbene lo scopo di chi paga la ditta di lavori sia quello di avvantaggiare la coppia (marito e moglie) con il rifacimento dell'appartamento, una volta che il matrimonio si spezza tali migliorie restano ad esclusivo vantaggio del terzo titolare dell'immobile.
Non essendo, infatti, l'appartamento più adibito a casa coniugale, il proprietario avrebbe ricevuto un pagamento senza titolo, con conseguente obbligo di restituzione.
È peraltro irrilevante che il denaro sia stato materialmente donato, al coniuge che ha sostenuto tale spesa, da un terzo soggetto (nel caso di specie, il padre della donna), e quest'ultimo lo abbia poi investito nella ristrutturazione.
In virtù di quanto sopra esposto si evidenzia pertanto che, per recuperare il denaro, non deve essere esperita la domanda di “arricchimento senza causa” ex. art. 2041 c,c., bensì   la cosiddetta domanda di ripetizione dell'indebito prevista dall'art. 2033 c.c. che recita “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
In pratica é un indebito oggettivo il pagamento di un debito inesistente, cioè non dovuto né da colui che ha eseguito la prestazione, né da altri (si tratta, dunque, di un pagamento privo di qualsiasi causa giustificativa). La differenza tra i due rimedi si può comprendere dalla vicenda regolata dalla sentenza: la donna aveva speso in costanza di matrimonio, delle somme per ristrutturare la casa in cui viveva con l'ex consorte concessa dai suoceri come casa coniugale e, terminata la relazione, ne chiedeva la restituzione.



martedì 21 marzo 2017

Accordi prematrimoniali: in arrivo la legge



Accordi prematrimoniali: in arrivo la legge
Il ddl sull'introduzione degli accordi prematrimoniali all'esame della commissione giustizia della Camera. Le novità e il testo
Ammettere i patti prematrimoniali, con cui i coniugi possono stabilire preventivamente le regole, soprattutto economiche, di un eventuale divorzio, prima del matrimonio. E' questo lo scopo della proposta di legge depositata alla Camera più di due anni fa (leggi: "Accordi prematrimoniali: ecco il nuovo disegno di legge"), che con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia prefissata (visto che doveva essere calendarizzata subito dopo la legge sulle unioni civili), ha iniziato in questi giorni l'esame in commissione giustizia a Montecitorio.
Il provvedimento (qui sotto allegato), che vede come primi firmatari i deputati Alessia Morani (PD) e Luca d'Alessandro (ALA), ha l'obiettivo, si legge nella relazione al testo, di "riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un'apposita convenzione".
Tale tipologia di accordi, ad oggi, "viene ritenuta nulla da costante giurisprudenza, in particolare con riferimento agli accordi di divorzio", a differenza, invece, di quanto avviene in altri paesi europei (e d'oltreoceano) in cui i patti prematrimoniali sono pacificamente ammessi e regolamentati.
Riconoscere ai coniugi, la facoltà di gestire anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in relazione ad un'eventuale futura crisi del matrimonio, sostengono i relatori, "può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e rivendicazioni".
I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE
Gli accordi prematrimoniali
Il testo prevede che i futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, in base al nuovo art. 162-bis del codice civile, "con la forma prevista dall'articolo 162", ovvero mediante negoziazione assistita, da uno o più avvocati, "accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Se ci sono figli minori o economicamente non autosufficienti gli accordi dovranno essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, laddove ritenga che i patti siglati non rispondano all'interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un'eventuale riformulazione, ovvero, "qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l'autorizzazione".
Il contenuto
Secondo quanto prevede il disegno di legge, negli accordi prematrimoniali un coniuge può decidere di attribuire all'altro una somma di denaro periodica o una tantum, così come un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi. Il limite, in ogni caso, è quello di non poter attribuire all'altro più di metà del proprio patrimonio.
Negli accordi c'è spazio anche per la rinuncia da parte del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, facendo salvo solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti c.c.
Possono essere trasferiti all'altro coniuge o a un terzo anche "beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità".
Inoltre, può essere stabilito, previo accordo delle parti, un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi.
Gli accordi possono essere stipulati o modificati in ogni momento, anche durante il matrimonio, e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o ancora della conclusione dell'accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del d.l. n. 132/2014. I ricorsi di separazione e divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimoniali stipulati e, nelle sentenze, i giudici devono tenerne conto.
I patti successori
Rilevante nel disegno di legge è, altresì, la previsione che consente ai due futuri coniugi, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, di prevedere negli accordi prematrimoniali, anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.
I patti possono essere modificati in ogni momento anche durante il matrimonio.
Tale previsione, evidenziano i relatori, "può favorire l'accesso all'istituto del matrimonio per le coppie che sono restie a compiere tale passo per non arrecare danni sotto il profilo successorio ai figli di primo letto" oltre a far venir meno l'alternativa a volte molto difficile, "tra la scelta di dare attuazione a princìpi etici e quella di prediligere contrarie esigenze di carattere economico e morale di natura successoria (quali, per esempio, evitare l'ingresso di soggetti estranei in compagini societarie con assetti già definiti o evitare conflittualità con i figli nati dal primo matrimonio)".



lunedì 20 marzo 2017

Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico



Addio al mantenimento anche se lei convive solo con un amico
La coabitazione fa venir meno il diritto all'assegno da parte dell'ex marito anche se si tratta solo di affettuosa amicizia
Anche se lei va a vivere con un amico può dire addio all'assegno da parte dell'ex marito. Lo ha stabilito la Cassazione, nella recente ordinanza n. 6009/2017 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso di un uomo che contestava l'obbligo di pagare all'ex consorte un assegno di 800 euro al mese nonostante convivesse da tempo con un altro.
La donna, perdendo in primo grado, aveva avuto ragione in appello, dove la corte territoriale aveva ritenuto che l'unica prova disponibile fosse la coabitazione della stessa con un altro, ma non di una stabile convivenza "caratterizzata dalla piena comunione spirituale e materiale".
Lei sosteneva peraltro si trattasse solo di un'affettuosa amicizia.
Ma gli Ermellini ribaltano tutto.
Per piazza Cavour, infatti, rispetto ai dati accertati (ossia il trasferimento stabile nella casa del nuovo compagno, nonché la contribuzione al menage familiare con assegno mensile versato alla madre di lui), l'affermazione della corte territoriale, secondo cui il trasferimento costituiva prova di mera coabitazione e non anche di convivenza more uxorio, "appare del tutto illogica, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda". Né, peraltro, hanno concluso, può porsi a carico del marito "l'onere di dimostrare il grado di intimità" intercorrente fra la ex e il suo nuovo compagno.

venerdì 17 marzo 2017

Bimbo riconosciuto dopo dal padre? Doppio cognome se resta a vivere con la madre



Bimbo riconosciuto dopo dal padre? Doppio cognome se resta a vivere con la madre
Monito da Piazza Cavour: «Nessun privilegio al patronimico»
Al bambino in tenera età riconosciuto dal padre dopo la madre va attribuito il doppio cognome non avendo il patronimico alcun privilegio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27069 del 15 dicembre 2011, ha respinto il ricorso di un papà che chiedeva l’attribuzione del suo cognome al figlio riconosciuto dopo la ex partner.
Il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta. La Corte d’Appello aveva invece attribuito al bambino, che viveva con la madre, il doppio cognome.
La prima sezione civile del Palazzaccio ha condiviso i motivi dei giudici territoriali precisando che «in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale, riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste dall'art. 262, II e III comma c.c., avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore, ed escludendo qualsiasi automaticità (che non riguarda il
patronimico, per il quale non sussiste alcun privilegio), nonché, in particolare, l'esigenza di equiparare sempre e comunque l'attribuzione del cognome del figlio naturale a quella del figlio nato nel matrimonio».
Né rileva secondo Piazza Cavour la tenera età del minore: infatti l’identità personale va salvaguardata anche in questa fase.