SEPARAZIONE E DIVORZIO: Il giudice non è tenuto ad ascoltare
l’infradodicenne
La prima sezione civile fa il punto sui doveri del
magistrato nell’ambito di giudizi sullo stato di abbandono dei minori
Nell’ambito del giudizio di adozione il magistrato non
è tenuto ad ascoltare l’infradodicenne, in assenza di una specifica istanza di
parte, né a fornire alcuna motivazione. Al contrario, se sono i genitori
biologici a fare richiesta dell’incontro, il giudice dovrà procedere e
giustificare la capacità di discernimento del ragazzino.
Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 5676 del 7 marzo 2017, ha respinto il
ricorso di un padre biologico che si opponeva allo stato di abbandono del
figlio usando come grimaldello il mancato ascolto del minore non ancora
dodicenne.
È la vicenda di una coppia di un paesino vicino a
Cagliari. Lei, tossicodipendente e lui assolutamente privo di coscienza
rispetto alle esigenze di crescita del figlio.
In più le rispettive famiglie di origine non avevano
manifestato alcun interesse per il piccolo. Ecco perché era scattato lo stato
di abbandono, oggi reso definitivo dagli Ermellini.
Con una lunga e interessante motivazione la Suprema
corte chiarisce che il giudice ha il potere discrezionale officioso di disporre
l'ascolto del minore anche al fine di verificarne la capacità di discernimento.
Non solo, il giudice deve disporre l'ascolto o motivarne l'omissione se vi sia
un'istanza di parte che indichi "gli argomenti e i temi di
approfondimento" (art. 336 bis, secondo comma cod. civ.) sui quali si
ritiene necessario l'ascolto, scattando in mancanza la sanzione della nullità
processuale. Lo stesso magistrato non ha l'obbligo, senza sollecitazione di
parte, di giustificare la scelta omissiva. E infine, il compimento dei
dodici anni in corso di giudizio e più esattamente nella fase d'appello
impone di procedere all'ascolto del minore non effettuato nel grado precedente
o di motivare espressamente la scelta negativa, anche senza istanza di parere.
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