Quando si
può prendere il Tfr del coniuge divorziato?
La quota di trattamento fine rapporto spetta solo se
si prende l’assegno di mantenimento e si è ancora single. Ecco quando si ha
diritto e quanto si prende.
Non più del 40%. Ma scusate se è poco. E’ la quota
che, a certe condizioni, uno dei due coniugi divorziati può pretendere
dal Tfr dell’altro. A quali condizioni? La prima riguarda il calcolo
riferito al tempo in cui il lavoro del coniuge è coinciso con il matrimonio.
Tanto hai lavorato mentre eravamo sposati, tanto mi spetta (mai, comunque,
oltre la soglia del 40% del suo trattamento fine rapporto). C’è poco da
piangere: questa percentuale si aggiunge all’assegno di mantenimento e
all’eventuale pensione di reversibilità. Sempre che si abbia diritto a tutto
quanto.
E’ la legge sul divorzio [1] a stabilire
che se un lavoratore ha messo definitivamente la parola “fine” al suo
matrimonio deve corrispondere una quota del suo Tfr all’ex marito o
all’ex moglie, anche se già versa l’assegno di mantenimento. Sempre che
l’altro (o l’altra) non si sia risposato (o risposata). La legge, infatti,
recita: «Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se
non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno ai sensi
dell’art. 5, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto
percepita dall’altro coniuge, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro,
anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari
al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di
lavoro è coinciso con il matrimonio».
Vediamo, allora, nel dettaglio quando si può
prendere il Tfr dal coniuge divorziato.
Il diritto a prendere il Tfr dal
coniuge divorziato
Per avere diritto a prendere il Tfr dal coniuge
divorziato ci devono essere un paio di premesse: che chi pretende il Tfr
percepisca già l’assegno di mantenimento con cadenza periodica. Ciò vuol
dire che se ha ricevuto dall’ex coniuge un assegno una tantum o, peggio
ancora, non ha proprio diritto all’assegno, il Tfr dal coniuge divorziato se lo
può sognare. Men che meno se chi pretende il Tfr dal coniuge divorziato
si è sposato (o sposata) di nuovo. Ma se chi pretende il Tfr rimane da solo (o
da sola) e l’altro (o l’altra) si risposa, allora ha diritto al Tfr dell’ex.
In linea di massima, la quota di Tfr che
finisce al coniuge più debole equivale a quella parte di retribuzione
che, durante il matrimonio, serve a mantenere il nucleo familiare.
Ci sono, però, altri presupposti per avere diritto al
Tfr dal coniuge divorziato. Se il trattamento di fine rapporto è
maturato prima della sentenza di divorzio, sarà il giudice a stabilire se il
Tfr deve essere o meno versato. Se, invece, il Tfr è maturato dopo il divorzio,
chi dei due pretende la quota di quel trattamento di fine rapporto deve
avanzare un’istanza affinché il suo diritto venga verificato e riconosciuto. E
qui si torna al punto di prima: il giudice dovrà accertare se il richiedente
percepisce periodicamente l’assegno di mantenimento ed è rimasto single.
Tfr dal coniuge divorziato: quanto si prende
L’abbiamo accennato prima: la percentuale di Tfr
del coniuge divorziato dovuta all’ex coniuge arriva al massimo al 40%
dell’indennità che riguarda gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso
con il matrimonio [2]. Vale a dire: la quota maturata prima di
convolare a nozze e dopo la sentenza di divorzio non viene calcolata. Spetta,
invece, quella che concerne il periodo di separazione legale, in quanto
questa fase, legalmente, fa parte del matrimonio.
Attenzione, però: se il coniuge che deve versare la quota
di Tfr ha già chiesto e ottenuto un anticipo sul trattamento di fine
rapporto dalla sua azienda, la somma incassata a tale titolo non deve
essere calcolata su quel 40%: rientra, infatti, nel patrimonio del coniuge
lavoratore e, quindi, non può essere revocato né preteso dall’ex marito o
dall’ex moglie.
Facciamo due conti utilizzando la calcolatrice che la
Cassazione ha usato per stabilire quanto si può prendere del Tfr del coniuge
divorziato [3]:
- primo
dato: il 40% del Tfr che il coniuge lavoratore ha percepito o sta
percependo;
- secondo
dato: quel 40% va suddiviso per il numero di anni lavorati in azienda;
- terzo e
ultimo dato: moltiplicare il risultato per gli anni di matrimonio
(compreso il periodo di separazione fino alla sentenza di divorzio)
durante i quali il coniuge ha prestato servizio in azienda.
Tradotto in cifre:
- il
coniuge lavoratore ha accantonato 40.000 euro di Tfr. Il 40% è pari a
16.000 euro;
- il
coniuge ha lavorato 10 anni in quell’azienda. 16.000 euro diviso 10 fa
1.600 euro;
- il
coniuge ha ottenuto la sentenza di divorzio dopo 9 anni di matrimonio
(prendiamo il caso della solita crisi del settimo anno, più un annetto di
separazione ed i tempi tecnici per la sentenza di divorzio). 1.600 euro
moltiplicato per 9 fa 14.400 euro. E’ la cifra che deve versare.
A meno che… A meno che il coniuge lavoratore (ormai
abbiamo chiamato così quello che deve corrispondere la quota di Tfr all’altro)
si dimetta dal lavoro prima della sentenza di divorzio. In questo caso,
il Tfr lo tiene per sé. E l’altro coniuge resta a bocca asciutta [4].
[1] Legge 890/1970.
[2] Art. 12, legge 890/1970.
[3] Cass. sent. n. 348/2012.
[4] Corte Cost., sent. n. 463/2002 e Cass. sent. n.
21002/2008.