Accordi
prematrimoniali: in arrivo la legge
Il ddl
sull'introduzione degli accordi prematrimoniali all'esame della commissione
giustizia della Camera. Le novità e il testo
Ammettere i patti prematrimoniali, con cui i
coniugi possono stabilire preventivamente le regole, soprattutto economiche, di
un eventuale divorzio, prima del matrimonio. E' questo lo scopo della proposta
di legge depositata alla Camera più di due anni fa (leggi: "Accordi prematrimoniali: ecco il nuovo disegno di
legge"), che con un po' di ritardo rispetto alla tabella di
marcia prefissata (visto che doveva essere calendarizzata subito dopo la legge
sulle unioni
civili), ha iniziato in questi giorni l'esame in commissione
giustizia a Montecitorio.
Il provvedimento (qui sotto allegato), che vede come
primi firmatari i deputati Alessia Morani (PD) e Luca d'Alessandro (ALA), ha
l'obiettivo, si legge nella relazione al testo, di "riconoscere ai
futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al
fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche
relativamente all'eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso
accordi contenuti in un'apposita convenzione".
Tale tipologia di accordi, ad oggi, "viene
ritenuta nulla da costante giurisprudenza, in particolare con riferimento
agli accordi di divorzio", a differenza, invece, di quanto avviene in
altri paesi europei (e d'oltreoceano) in cui i patti prematrimoniali sono
pacificamente ammessi e regolamentati.
Riconoscere ai coniugi, la facoltà di gestire
anticipatamente e consensualmente i propri rapporti patrimoniali e personali in
relazione ad un'eventuale futura crisi del matrimonio, sostengono i relatori,
"può costituire uno strumento molto utile, specialmente al fine di
evitare che la fase di negoziazione di tali rapporti avvenga nel momento in cui
il matrimonio è entrato già in crisi e sono particolarmente difficili il
compimento di un accordo e il raggiungimento di un assetto che soddisfi
entrambi i coniugi, in presenza di reciproche recriminazioni e
rivendicazioni".
I CONTENUTI DEL DISEGNO DI LEGGE
Gli accordi prematrimoniali
Il testo prevede che i futuri coniugi, prima di
contrarre matrimonio, possono stipulare, in base al nuovo art. 162-bis del codice
civile, "con la forma prevista dall'articolo 162",
ovvero mediante negoziazione assistita, da uno o più
avvocati, "accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti
dipendenti dall'eventuale separazione personale e dall'eventuale scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Se ci sono figli minori o economicamente non
autosufficienti gli accordi dovranno essere autorizzati dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente, il quale, laddove ritenga che i
patti siglati non rispondano all'interesse dei figli, ne indica i motivi e
invita le parti a un'eventuale riformulazione, ovvero, "qualora non
ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega
definitivamente l'autorizzazione".
Il contenuto
Secondo quanto prevede il disegno di legge, negli
accordi prematrimoniali un coniuge può decidere di attribuire all'altro una
somma di denaro periodica o una tantum, così come un diritto reale
su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi
dell'articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell'altro coniuge o
al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica
degli stessi. Il limite, in ogni caso, è quello di non poter attribuire
all'altro più di metà del proprio patrimonio.
Negli accordi c'è spazio anche per la rinuncia da
parte del futuro coniuge al mantenimento da parte dell'altro, facendo salvo
solo il diritto agli alimenti ex artt. 433 e seguenti c.c.
Possono essere trasferiti all'altro coniuge o a un
terzo anche "beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al
sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando
permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità".
Inoltre, può essere stabilito, previo accordo delle
parti, un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali
predisposte con gli accordi.
Gli accordi possono essere stipulati o modificati in
ogni momento, anche
durante il matrimonio, e comunque prima del deposito del ricorso per
separazione personale o della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita o ancora della
conclusione dell'accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del d.l.
n. 132/2014. I ricorsi di separazione e divorzio devono contenere il
riferimento agli accordi prematrimoniali stipulati e, nelle sentenze, i giudici
devono tenerne conto.
I patti successori
Rilevante nel disegno di legge è, altresì, la
previsione che consente ai due futuri coniugi, in deroga al divieto dei patti
successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, di
prevedere negli accordi prematrimoniali, anche norme per la successione di uno
o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari.
I patti possono essere modificati in ogni momento
anche durante il matrimonio.
Tale previsione, evidenziano i relatori, "può
favorire l'accesso all'istituto del matrimonio per le coppie che sono restie a
compiere tale passo per non arrecare danni sotto il profilo successorio ai
figli di primo letto" oltre a far venir meno l'alternativa a volte molto
difficile, "tra la scelta di dare attuazione a princìpi etici e quella di
prediligere contrarie esigenze di carattere economico e morale di natura
successoria (quali, per esempio, evitare l'ingresso di soggetti estranei in
compagini societarie con assetti già definiti o evitare conflittualità con i
figli nati dal primo matrimonio)".
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