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mercoledì 6 aprile 2016

Mantenimento: se l’ex coniuge dichiara di meno di quanto guadagna



Mantenimento: se l’ex coniuge dichiara di meno di quanto guadagna
Separazione e divorzio: per determinare la misura dell’assegno di mantenimento il giudice deve verificare prima di tutto il tenore di vita goduto durante il matrimonio.
 A seguito di separazione o divorzio, nella determinazione dell’assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge non pesano tanto le dichiarazioni dei redditi prodotti in giudizio dal soggetto obbligato al versamento dell’assegno periodico quanto piuttosto l’esame del tenore di vita goduto durante il matrimonio. È proprio dall’esame di quelle che sono state le spese effettuate quando ancora la coppia era unita che il giudice riesce a stabilire – come con una cartina di tornasole – qual è la capacità reddituale del coniuge e se la documentazione fiscale di quest’ultimo risulta non corrispondente all’effettivo reddito. L’importante chiarimento proviene da una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1].
Secondo quanto si legge nel provvedimento in commento, nelle cause di separazione o divorzio, nel momento in cui bisogna fissare l’ammontare dell’assegno di mantenimento, la valutazione della documentazione fiscale prodotta dalla parte non ha efficacia vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare la propria decisione su altre prove come, in primo luogo, tutte quelle che denotano il tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio. Viaggi, vacanze, auto, cene, partecipazioni a manifestazioni, teatri, abbonamenti a utenze e servizi vari: tutto fa brodo per ricostruire il reddito effettivo del coniuge, al di là di quello che è stato dichiarato al fisco. Il giudice, insomma, fa un po’ quello che normalmente compete all’Agenzia delle Entrate quando deve accertare un reddito sulla base delle spese del contribuente.
 L’assegno di mantenimento – lo ricordiamo – viene imposto non al soggetto che ha colpa nella separazione, ma solo a colui che ha un reddito superiore all’altro: non si tratta, quindi, di una misura punitiva, ma di una espressione della solidarietà coniugale con funzione assistenziale. Pertanto, il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno risulta essere quello che versa nelle condizioni economiche migliori, sia esso responsabile o meno della crisi dell’unione familiare.
Proprio a tal fine, nel determinare l’ammontare dell’assegno il giudice deve avere a riferimento, quale parametro essenziale, il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio da parte dei coniugi. Il giudice non può quindi limitarsi a considerare solo il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma dovrà considerare anche altre variabili di carattere economico (o apprezzabili in termini economici), suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti come, nel caso in esame, il possedere un cospicuo patrimonio immobiliare, nonché di beni mobili registrati (autovetture, motoveicoli, natanti), condurre uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
 Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni dei redditi dell’ex coniuge hanno una funzione solo fiscale e non hanno efficacia vincolante per il magistrato nell’ambito delle cause di separazione e divorzio: egli, quindi, può fondare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie.
 La sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 19 febbraio – 4 aprile 2016, n. 6427
Presidente Ragonesi – Relatore Mercolino
Fatto e diritto
È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
“1. – Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da G.P. avverso la sentenza emessa il 21 maggio 2013, con cui il Tribunale di Ragusa, dopo aver pronunciato la separazione personale dell’appellante dalla moglie M.M. , aveva posto a carico del Gallo l’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 2.000,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge ed un assegno mensile di Euro 1.000,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne A. , convivente con la madre e non ancora economicamente autosufficiente.2. – Avverso la predetta sentenza il Gallo ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, al quale la Magro ha resistito con controricorso.3. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha dedotto:a) la violazione e la falsa applicazione dell’ara 156 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., sostenendo che, ai fini del riconoscimento del
diritto all’assegno, la sentenza impugnata ha fatto generico riferimento al tenore di vita goduto dai coniugi nel corso della convivenza ed ai redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale svolta da esso ricorrente, senza tener conto dei concreti elementi di valutazione forniti al riguardo, ed ha reputato inaffidabile la documentazione prodotta, senza individuare alcun elemento contrastante con le relative risultanze, trascurando invece altre circostanze, quali l’assegnazione in godimento della casa coniugale alla moglie, la riduzione di reddito da lui subita dopo la cessazione della convivenza e gli oneri connessi al mantenimento di un’altra figlia da lui procreata;b) la violazione e la falsa applicazione dell’art. 156 cod. civ., anche in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., affermando che, nella valutazione della capacità reddituale della Magro, la sentenza impugnata ha illogicamente escluso che la stessa potesse intraprendere un’attività lavorativa, per il solo fatto che, nonostante il possesso di una laurea in scienze agrarie e della relativa abilitazione professionale, ella non aveva mai lavorato.4. – Il ricorso è in parte infondato, in parte inammissibile.Ai fini dell’imposizione a carico del ricorrente dell’obbligo di contribuire al mantenimento del coniuge e del figlio, la sentenza impugnata siè infatti attenuta al principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di separazione, secondo cui il parametro indispensabile di riferimento per la valutazione di congruità dell’assegno è costituito dal tenore di vita di cui i coniugi hanno goduto nel corso della convivenza, quale elemento condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, al cui accertamento il giudice di merito deve procedere verificando le disponibilità patrimoniali dell’onerato, senza limitarsi a considerare il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma tenendo conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 11 luglio 2013, n. 17199; 24 aprile 2007, n. 9915; 27 giugno 2006, n. 14840).Nell’ambito del predetto apprezzamento, la Corte distrettuale ha posto correttamente in risalto una pluralità di elementi, univocamente attestanti la disponibilità di considerevoli mezzi economici da parte del Gallo, e segnatamente la titolarità di un cospicuo patrimonio immobiliare nonché di beni mobili registrati, quali autovetture, motoveicoli e natanti, il cui possesso,risultando di per sé sintomatico di uno standard di vita particolarmente elevato, può ritenersi ampiamente sufficiente a giustificare il giudizio d’inattendibilità espresso in ordine ai dati reddituali emergenti dalla documentazione fiscale prodotta dal ricorrente. Tale valutazione non si pone in alcun modo in contrasto con l’efficacia probatoria delle dichiarazioni dei redditi, la cui funzione, tipicamente fiscale, esclude la possibilità di attribuirvi portata vincolante al di fuori delle controversie riguardanti rapporti tributari, restando il loro apprezzamento rimesso alla discrezionalità del giudice, il quale è libero di andare il proprio convincimento su altre risultanze probatorie (cfr. Cass., Sez. VI, 16 settembre 2015, n. 18196; Cass., Sez. 1, 12 giugno 2006, n. 13592; 28 aprile 2006, n. 9876).Nel porre a confronto le potenzialità economiche delle parti, la sentenza impugnata non ha poi affatto omesso di valutare la capacità di lavoro della Magro, avendo dato puntualmente atto delle opportunità connesse al titolo di studio universitario ed all’abilitazione professionale di cui la donna è in possesso, ma avendone anche ridimensionato la portata, alla luce delle difficoltà, ineccepibilmente desunte da nozioni di comune esperienza, che ella è verosimilmente destinata ad incontrare nell’inserimento del mondo del lavoro, a causa dell’età ormaiavanzata e della mancanza di precedenti esperienze professionali. È noto d’altronde che l’attitudine al lavoro del coniuge, quale elemento di valutazione della sua capacità di guadagno, in tanto può assumere rilievo ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento, in quanto venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche (cfr. Cass., Sez. I, 13 febbraio 2013, n. 3502; 25 agosto 2006, n. 18547; 2 luglio 2004, n. 12121).In definitiva, nel contestare le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, il ricorrente non è in grado di evidenziare lacune argomentative o carenze logiche del ragionamento seguito per giungere alla decisione, ma si limita ad invocare ulteriori elementi, asseritamente trascurati, la cui valutazione non potrebbe tuttavia condurre a risultati diversi, avuto riguardo all’accertata consistenza delle risorse a sua disposizione ed alla mancata indicazione di circostanze idonee a comprovare il deterioramento della sua situazione economica o il mancato peggioramento di quella del coniuge. In tal modo, egli dimostra di voler sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, unarivisitazione del giudizio di merito, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare la vicenda processuale, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logica delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui competono, in via esclusiva, l’individuazione delle fonti del proprio convincimento ed il controllo della loro attendibilità e concludenza, nonché la scelta, tra le complessive risultanze processuali, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. I, 4 novembre 2013, n. 24679; Cass., Sez. E 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694)”.
Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l’opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dal ricorrente, il quale si limita ad insistere su questioni di fatto già dedotte nel ricorso, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimeditazione delle predette conclusioni.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
La Corterigetta il ricorso, e condanna G.P. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, ivi compresi Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13.
Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

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